IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, recante:
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  l'art.  17-bis,  terzo  comma, del regolamento di esecuzione
della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che
disciplina  l'uso  di  denominazioni  di  varieta'  gia'  iscritte al
registro nazionale;
  Considerato  che  la  commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre 2003, ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della
varieta' di specie agraria indicata nel dispositivo;
  Considerato  che  per  la stessa varieta' era stata temporaneamente
sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;
  Considerata  la  proposta  di  una nuova denominazione avanzata dal
responsabile della conservazione in purezza della varieta';
  Considerato  che  il  controllo  della  nuova denominazione ha dato
esito positivo;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre  1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a  quello  della  iscrizione  medesima, la sotto elencata varieta' di
specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite
sono depositati presso questo Ministero:
    patata,  varieta'  silvy,  codice  SIAN  n.  008734, responsabile
conservazione   in   purezza,  Universita'  degli  studi  di  Napoli,
dipartimento  di  scienze  del  suolo, della pianta e dell'ambiente -
Portici (Napoli).
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 novembre 2004
                                         Il direttore generale: Abate
Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti,  art. 3, legge
14 gennaio  1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio
centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.