Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni
di inesigibilita'
1. All'articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter, e' abrogata la lettera d);
b) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
«4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la
comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera c), e' presentata entro il 30 settembre 2005.»;
c) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilita' relative ai
ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19,
comma 3, decorre dal 1° ottobre 2005.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (Procedure in corso). - 1. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di
rimborso o di discarico per inesigibilita' giacenti presso
gli enti creditori alla data di entrata in vigore del
presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.
2. Se alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui
all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal
concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato
domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti
del debitore, previo accesso al sistema informativo del
Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'art. 18,
comma 2, del presente decreto.
3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la
possibilita' di procedere nell'azione esecutiva, il
concessionario e' autorizzato a presentare documentata
domanda di rimborso o di discarico, che e' esaminata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonche' nelle
ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il
visto di cui all'art. 79, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il
concessionario procede in conformita' alle disposizioni del
presente decreto, nonche' del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del
non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla
presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o
della comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha
diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali
somme.
4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del
non riscosso come riscosso sono restituite ai
concessionari:
a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti
dall'anno 2006; il numero delle rate e' individuato, nel
numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti
delle pertinenti unita' previsionali di base, con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale
sono, altresi', definite le modalita' di restituzione;
b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base
di apposita convenzione.
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30
settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base
delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999
sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17, comma 2;
b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a);
c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera
b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con
decreto del Ministero delle finanze;
d) abrogata;
e) le informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono
trasmesse con le modalita' e nei tempi stabiliti con il
decreto di cui alla lettera c).
4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre
2002, la comunicazione di inesigibilita' di cui all'art.
19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30
settembre 2005.
4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilita'
relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine
previsto dall'art. 19, comma 3, decorre dal 1° ottobre
2005.».