IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista  la  legge  11 febbraio  1992,  n.  157, recante norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio;
  Visto  l'art.  10  del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346,
recante  norme  per la gestione del «Fondo di garanzia per le vittime
della caccia»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
disposizioni   sulla   «Razionalizzazione   delle  norme  concernenti
l'istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo»,  ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera
b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993 concernente la misura
e  le  modalita'  di  versamento  del  contributo dovuto a favore del
«Fondo di garanzia per le vittime della caccia»;
  Visto  il decreto ministeriale 7 gennaio 2004 con il quale e' stata
determinata  da ultimo la misura del versamento del contributo dovuto
a  favore  del  «Fondo  di garanzia per le vittime della caccia», per
l'anno 2003;
  Ritenuta  la  necessita'  di  determinare  la  misura  del ripetuto
contributo a valere per l'anno 2004;
  Visto  il  rendiconto  della  gestione  «Fondo  di  garanzia per le
vittime  della  caccia»  per  l'anno 2003, approvato dal consiglio di
amministrazione della Consap S.p.a. in data 27 luglio 2004;
  Visto  il  parere  reso  in  merito  dall'ISVAP  -  Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo, in
data 24 novembre 2004;
  Ritenuto  che appare opportuno confermare per l'anno 2004 la misura
del contributo gia' stabilita per l'anno precedente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  2004  il  contributo  di  cui  all'art. 25 della legge
11 febbraio  1992,  n.  157,  e'  determinato nella misura del 5% dei
premi  incassati  nello  stesso anno per l'assicurazione obbligatoria
per  la  responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio
dell'attivita'  venatoria,  dall'uso  delle armi o degli arnesi utili
all'attivita'  stessa,  al  netto  della  detrazione per gli oneri di
gestione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 2004
                                                 Il Ministro: Marzano