IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 7 luglio 2004,
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo  di  controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' -
INEQ»,  con  decreto  9 gennaio  2001,  e'  stata  prorogata  fino al
16 gennaio 2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica protetta «Zampone Modena» allo schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale dell'8 agosto 2003,
protocollo n. 65242;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 9 gennaio 2001;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Istituto  Nord  Est  Qualita'  - INEQ», con sede in Villanova di San
Daniele  del  Friuli  (Udine),  via  Nazionale  n. 33/35, con decreto
9 gennaio   2001,   ad   effettuare  i  controlli  sulla  indicazione
geografica  protetta  «Zampone  Modena» registrata con il regolamento
della  Commissione  (CE) n. 1590/98 del 18 marzo 1999, gia' prorogata
con  decreti  12 dicembre  2003,  22 aprile  2004 e 7 luglio 2004, e'
ulteriormente   prorogata   di  centoventi  giorni  a  far  data  dal
16 gennaio 2005.