IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente
modificato  (nel  seguito  indicato  come il «decreto-legge n. 351»),
recante   disposizioni   urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
valorizzazione  del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei
fondi comuni di investimento immobiliare;
  Visto  l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come
l'«art.  4»)  in  forza  del  quale il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  a  promuovere la costituzione di uno o piu'
fondi  comuni  di  investimento immobiliare, conferendo o trasferendo
beni  immobili  ad  uso  diverso  da quello residenziale dello Stato,
dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato e degli enti
pubblici  non  territoriali,  individuati  con uno o piu' decreti del
Ministro  dell'economia  e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale;
  Visto  il  comma  2  dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni
degli  articoli da  1  a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per
quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei  beni  immobili ai fondi
comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in  data  9 giugno 2004 con il quale e' stata avviata la procedura di
costituzione del Fondo;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in  data  15 dicembre  2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso
contenute  volte  a  regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva
operazione  di  conferimento  e  trasferimento  al  Fondo  (come  ivi
definito)  di  taluni  immobili,  incluse  previsioni  concernenti il
contratto  di  locazione,  l'assegnazione  degli stessi immobili agli
Enti   titolari   (come  ivi  definiti)  che  li  hanno  in  uso,  la
destinazione  prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e
degli  altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le
dichiarazioni  e  impegni  che  il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze  e'  autorizzato  a rilasciare, per conto degli Enti titolari
(nel seguito indicato come il «Decreto operazione»);
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in data 23 dicembre 2004 con il quale sono stati conferiti al Fondo i
beni  immobili  indicati  nell'allegato  a  tale decreto (nel seguito
indicato come il «Decreto di apporto»);
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con i ministri competenti, emanati in data 23 dicembre 2004
con  i  quali sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili indicati
nell'allegato a tali decreti (nel seguito indicato come i «Decreti di
trasferimento»);
  Considerato  che,  in  aggiunta  al  contratto  di finanziamento in
procinto  di essere stipulato con Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed
altri   istituti  finanziatori  al  fine  di  reperire  la  provvista
necessaria  per  il  pagamento  del  corrispettivo  per  gli immobili
trasferiti  ai  sensi  dei  Decreti  di  trasferimento  (nel  seguito
indicato  come  il  «Finanziamento»), taluni istituti finanziatori si
sono  dichiarati  disponibili  a  concedere  al  Fondo  una  linea di
liquidita'  per  il pagamento delle spese operative dello stesso (nel
seguito indicato come la «Linea di liquidita»);
  Considerata  l'opportunita'  di  definire  alcuni aspetti ulteriori
dell'operazione,  anche  in  relazione  all'esigenza di perseguire il
buon esito della stessa;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  A  titolo  di  corrispettivo  per  il  conferimento  degli Immobili
apportati   (come   definiti   nel  Decreto  di  apporto),  il  Fondo
corrisponde  al  Ministero dell'economia e delle finanze 13.292 quote
di  classe  A (nel seguito indicate come le «Quote di classe A»), per
un  valore  degli Immobili apportati pari ad euro 1.329.200.000, come
determinato   sulla   base   della  stima  effettuata  dagli  esperti
indipendenti  nominati  dalla  societa'  di  gestione  del  Fondo,  e
congruito ai sensi dell'art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 351.
  A  fronte  del  conferimento  degli Immobili apportati il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze riceve altresi' la quota di classe B
del  valore  unitario  di euro 1 (uno), da esso detenuta per conto di
un'istituzione  senza  fini  di lucro, da individuarsi con successivo
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti il
Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della
Repubblica.
  Le  Quote di classe A sono collocate presso investitori qualificati
ai termini e alle condizioni di cui all'allegato 1.