IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003,
14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 12 luglio 2004, con
i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi
settore agroalimentare Marche» con decreto 8 ottobre 1999 e' stata
prorogata fino all'8 gennaio 2005;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», allo schema
tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 maggio
2002, protocollo numero 62423;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Casciotta di
Urbino»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga
dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle
medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con
decreto 8 ottobre 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «ASSAM -
Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona,
via Alpi n. 20 con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino»
registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del
12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 19 settembre 2002,
20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003,
22 aprile 2004 e 12 luglio 2004, e' ulteriormente prorogata di
centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2005.