L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione del consiglio del 9 dicembre 2004;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' e
l'istituzione  delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita», ed in particolare l'art. 2, comma 23;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241, recante «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Il
codice  delle  comunicazioni  elettroniche», ed in particolare l'art.
83;
  Vista  la  propria delibera n. 278/1999 del 20 ottobre 1999 recante
«Procedura  per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito
di ricerche e indagini conoscitive»;
  Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 recante
«Adozione  del  nuovo  regolamento  concernente l'organizzazione e il
funzionamento    dell'Autorita»    e   successive   modificazioni   e
integrazioni  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana   del  5 novembre  2002,  n.  259,  ed  in  particolare  gli
articoli 24 e 30 dell'allegato A;
  Vista  la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003 recante
«Approvazione della direttiva generale in materia di qualita' e carte
dei  servizi  di  telecomunicazioni  ai  sensi  dell'art. 1, comma 6,
lettera  b),  n.  2,  della  legge 31 luglio 1997, n. 249» pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  193  del
21 agosto 2003;
  Vista  la  propria  delibera  n.  453/03/CONS  del 23 dicembre 2003
recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui
all'art.   11   del  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259»
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
28 gennaio 2004, n. 22;
  Considerato  che  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  stabilisce
funzioni   e   competenze   dell'Autorita'   per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  e  che  per  lo svolgimento di tali funzioni e' utile
favorire  un'ampia partecipazione dei soggetti portatori di interessi
diffusi e collettivi, nonche' pubblici e privati, costituiti in forma
associativa,   per  raccogliere  e  fornire  elementi  propositivi  e
conoscitivi sulle materie e i settori di competenza;
  Considerato  che  l'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995,
n.  481,  prevede che l'Autorita' disciplini con apposito regolamento
le  audizioni  periodiche  delle formazioni associative nelle quali i
consumatori  e  gli  utenti,  delle associazioni ambientaliste, delle
associazioni   sindacali   delle   imprese  e  dei  lavoratori  e  lo
svolgimento   di  rilevazioni  sulla  soddisfazione  degli  utenti  e
sull'efficacia  dei  sevizi e che il comma 1 dell'art. 83 del decreto
legislativo  1° agosto  2003,  n. 259, prevede che l'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  tenga  conto attraverso meccanismi di
consultazione  del  parere  degli  utenti  finali  e dei consumatori,
inclusi,   in   particolare,   gli  utenti  disabili,  delle  aziende
manifatturiere  e  delle  imprese  che  forniscono  reti o servizi di
comunicazione  elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli
utenti   finali   e   dei   consumatori  in  materia  di  servizi  di
comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico, in particolare
quando hanno un impatto significativo sul mercato;
  Considerato  che, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
28,  della  legge  n.  249/1997  e  fatte  salve  le  audizioni  e le
consultazioni  effettuate  nell'ambito  di specifici procedimenti, il
presente  provvedimento  per  favorire  la  suddetta  partecipazione,
prevede  che  le  audizioni periodiche dei soggetti suddetti da parte
del  consiglio dell'Autorita' si tengano con cadenza almeno annuale e
che siano precisate per ogni convocazione gli argomenti da trattare e
le modalita' di svolgimento;
  Considerato  che tali audizioni potranno avere ad oggetto argomenti
ricadenti  nell'ambito  delle  materie  e  dei  settori di competenza
dell'Autorita'   per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  -  inerenti
all'attivita'  svolta ed a quella pianificata - in particolare quelli
concernenti   l'evoluzione   del   mercato  delle  comunicazioni,  la
concorrenzialita'  e  l'efficienza dei servizi, i livelli di qualita'
raggiunti, la fruibilita' e la diffusione dei servizi, la trasparenza
dei  prezzi,  l'equilibrio  tra  gli obiettivi economici dei soggetti
esercenti e quelli generali di carattere sociale, l'uso efficiente ed
la condivisione delle risorse e la tutela ambientale;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  83 del decreto legislativo
l° agosto  2003,  n. 259 e in applicazione del proprio regolamento di
organizzazione  e  funzionamento,  l'Autorita'  per le garanzie nelle
comunicazioni   convochera',   anche   su   richiesta   dei  soggetti
interessati,  audizioni per specifiche questioni di portata generale,
rilevanti  ed urgenti, attinenti ai diritti degli utenti finali e dei
consumatori  in  materia  di  servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili  al  pubblico,  stabilendo  le modalita' di convocazione,
partecipazione e svolgimento;
  Considerato  che,  in  tema  di  qualita' dei servizi l'art. 72 del
decreto   legislativo   1° agosto  2003,  n.  259,  gia'  prevede  la
pubblicazione  comparativa  dei risultati raggiunti al riguardo dalle
imprese   di   comunicazione  elettronica,  e  che  pertanto  risulta
opportuno focalizzare le attivita' di rilevazione sulla soddisfazione
degli  utenti  finali  e  dei  consumatori  e  che,  a tale scopo, il
presente   provvedimento  prevede  che  il  Consiglio  dell'Autorita'
stabilisca, periodicamente, su proposta del coordinatore dei servizi,
i  mercati/servizi su cui effettuare tali rilevazioni e gli specifici
obiettivi;
  Considerato  che tali rilevazioni si potranno basare, oltre che sui
dati raccolti in sede di audizione periodica, in particolare su:
    1) ricerche e studi specifici e periodici anche in collaborazione
con istituti specializzati pubblici o privati;
    2) l'elaborazione  dei dati relativi alla qualita' dei servizi di
comunicazione  ed  al  monitoraggio  delle  segnalazioni  e  di altre
istanze  svolto dal Dipartimento vigilanza e controllo dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.
  Considerato che, come previsto dal comma 2 dell'art. 83 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni  facilita  la  messa a punto di meccanismi che associno
consumatori,  gruppi  di utenti e fornitori di servizi per migliorare
la  qualita'  generale  delle  prestazioni,  elaborando, fra l'altro,
codici  di  condotta, nonche' norme di funzionamento e controllandone
l'applicazione;
  Sentite  le  associazioni  dei consumatori e degli utenti di cui di
cui  all'art.  5,  comma  1,  della  legge 30 luglio 1998, n. 281, le
associazioni  ambientaliste  riconosciute  a  carattere  nazionale ai
sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni
sindacali  dei  lavoratori  e  delle  imprese  presenti nel Consiglio
nazionale  dell'economia  e  del lavoro di cui alla legge 30 dicembre
1986,   n.   936,  nonche'  quelle  delle  emittenti  presenti  nella
commissione  per  l'assetto  del  sistema radiotelevisivo di cui alla
legge n. 422/1993;
  Udita   la  relazione  del  commissario  avv.  Alessandro  Luciano,
relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione  e  il  funzionamento dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
    a) Autorita': l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
    b) associazioni:   le   associazioni  appartenenti  a  una  delle
seguenti categorie:
      associazioni  dei  consumatori e degli utenti di cui all'elenco
previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
      associazioni  ambientaliste  riconosciute a carattere nazionale
ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
      associazioni  sindacali dei lavoratori e delle imprese, incluse
le associazioni di aziende manifatturiere e di imprese che forniscono
reti  o  servizi di comunicazione elettronica, presenti nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
    c) consumatore:  la  persona  fisica  che utilizza un servizio di
comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico  per  scopi non
riferibili  all'attivita'  lavorativa,  commerciale  o  professionale
svolta;
    d) soggetti:  soggetti portatori di interessi pubblici e privati,
nonche'   di   interessi   collettivi   o   diffusi,   costituiti  in
organizzazioni   di   tipo   associativo   non   riconducibili   alle
associazioni di cui alla lettera b);
    e) utente  finale:  un  utente che non fornisce reti pubbliche di
comunicazione  o  servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico.