L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione del consiglio del 9 dicembre 2004; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita», ed in particolare l'art. 2, comma 23; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Il codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 83; Vista la propria delibera n. 278/1999 del 20 ottobre 1999 recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»; Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita» e successive modificazioni e integrazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, ed in particolare gli articoli 24 e 30 dell'allegato A; Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003 recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003; Vista la propria delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22; Considerato che la legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce funzioni e competenze dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e che per lo svolgimento di tali funzioni e' utile favorire un'ampia partecipazione dei soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi, nonche' pubblici e privati, costituiti in forma associativa, per raccogliere e fornire elementi propositivi e conoscitivi sulle materie e i settori di competenza; Considerato che l'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, prevede che l'Autorita' disciplini con apposito regolamento le audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei sevizi e che il comma 1 dell'art. 83 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevede che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tenga conto attraverso meccanismi di consultazione del parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi, in particolare, gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato; Considerato che, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 28, della legge n. 249/1997 e fatte salve le audizioni e le consultazioni effettuate nell'ambito di specifici procedimenti, il presente provvedimento per favorire la suddetta partecipazione, prevede che le audizioni periodiche dei soggetti suddetti da parte del consiglio dell'Autorita' si tengano con cadenza almeno annuale e che siano precisate per ogni convocazione gli argomenti da trattare e le modalita' di svolgimento; Considerato che tali audizioni potranno avere ad oggetto argomenti ricadenti nell'ambito delle materie e dei settori di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - inerenti all'attivita' svolta ed a quella pianificata - in particolare quelli concernenti l'evoluzione del mercato delle comunicazioni, la concorrenzialita' e l'efficienza dei servizi, i livelli di qualita' raggiunti, la fruibilita' e la diffusione dei servizi, la trasparenza dei prezzi, l'equilibrio tra gli obiettivi economici dei soggetti esercenti e quelli generali di carattere sociale, l'uso efficiente ed la condivisione delle risorse e la tutela ambientale; Considerato che, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo l° agosto 2003, n. 259 e in applicazione del proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni convochera', anche su richiesta dei soggetti interessati, audizioni per specifiche questioni di portata generale, rilevanti ed urgenti, attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, stabilendo le modalita' di convocazione, partecipazione e svolgimento; Considerato che, in tema di qualita' dei servizi l'art. 72 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, gia' prevede la pubblicazione comparativa dei risultati raggiunti al riguardo dalle imprese di comunicazione elettronica, e che pertanto risulta opportuno focalizzare le attivita' di rilevazione sulla soddisfazione degli utenti finali e dei consumatori e che, a tale scopo, il presente provvedimento prevede che il Consiglio dell'Autorita' stabilisca, periodicamente, su proposta del coordinatore dei servizi, i mercati/servizi su cui effettuare tali rilevazioni e gli specifici obiettivi; Considerato che tali rilevazioni si potranno basare, oltre che sui dati raccolti in sede di audizione periodica, in particolare su: 1) ricerche e studi specifici e periodici anche in collaborazione con istituti specializzati pubblici o privati; 2) l'elaborazione dei dati relativi alla qualita' dei servizi di comunicazione ed al monitoraggio delle segnalazioni e di altre istanze svolto dal Dipartimento vigilanza e controllo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Considerato che, come previsto dal comma 2 dell'art. 83 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni facilita la messa a punto di meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualita' generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta, nonche' norme di funzionamento e controllandone l'applicazione; Sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui di cui all'art. 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni ambientaliste riconosciute a carattere nazionale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, nonche' quelle delle emittenti presenti nella commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui alla legge n. 422/1993; Udita la relazione del commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) Autorita': l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; b) associazioni: le associazioni appartenenti a una delle seguenti categorie: associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'elenco previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281; associazioni ambientaliste riconosciute a carattere nazionale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; associazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, incluse le associazioni di aziende manifatturiere e di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; c) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale o professionale svolta; d) soggetti: soggetti portatori di interessi pubblici e privati, nonche' di interessi collettivi o diffusi, costituiti in organizzazioni di tipo associativo non riconducibili alle associazioni di cui alla lettera b); e) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.