LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
                   NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
nel procedimento pos. n. 17375;

  Premesso:
    1)  che,  con  nota  del  5 dicembre  2003,  la  Luiss  -  Libera
Universita'   internazionale  degli  studi  sociali  Guido  Carli  ha
trasmesso  a questa Commissione, ai fini della prescritta valutazione
di  idoneita',  gli  accordi  sulla  regolamentazione  del diritto di
sciopero del personale non docente dell'Universita' sottoscritti, con
il  medesimo  testo,  in  data  24 novembre  2003,  l'uno tra Luiss e
organizzazioni  sindacali  Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa e l'altro tra
Luiss e l'organizzazione sindacale Cisal;
    2)   che,   con   nota  dell'11 dicembre  2003,  la  Commissione,
conformemente  a  quanto  stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera a)
della  legge  n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha
trasmesso gli accordi in esame, al fine di acquisirne il parere, alle
organizzazioni  dei  consumatori  e degli utenti riconosciute ai fini
dell'elenco  di  cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, concedendo
alle   stesse   il   termine  di  15  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione per l'invio del predetto parere;
    3)   che   nessuna   comunicazione   e'  giunta  da  parte  delle
organizzazioni degli utenti interpellate;
  Considerato:
    1)  che l'art. 1 comma 2 della legge n. 146/1990, anche nel testo
riformulato  dalla  legge n. 83/2000, include nei servizi considerati
essenziali,  «limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate
come   indispensabili  ai  sensi  dell'art.  2»,  anche  l'istruzione
universitaria,  con particolare riferimento agli esami conclusivi dei
cicli di istruzione;
    2) che gli accordi in esame contengono correttamente:
      l'espressa  previsione  delle  procedure  di  raffreddamento  e
conciliazione,   con   la   previsione   dell'obbligo   di   esperire
preventivamente  due  distinte  fasi di confronto, rispettivamente in
sede  aziendale  nonche',  nel caso in cui permanga il disaccordo, in
sede   amministrativa;   inoltre   la   previsione   dell'obbligo  di
ripetizione  della procedura di raffreddamento e conciliazione, anche
nell'ambito   della   stessa   vertenza,   decorsi   90 giorni  dalla
conclusione della prima azione di sciopero (art. 2);
      le  modalita'  di  proclamazione delle astensioni coerentemente
con  gli  obblighi  di legge mediante: a) la predeterminazione di una
durata  graduale  delle  astensioni con la previsione, nell'ambito di
una  stessa  vertenza,  del  limite di una giornata lavorativa per la
prima  azione  di  sciopero  e  di  due  giornate  lavorative  per le
astensioni  successive;  b) la previsione di intervalli da rispettare
tra   la  conclusione  di  un'astensione  e  la  proclamazione  della
successiva  ed  in particolare di un intervallo minimo di 3 giorni da
osservarsi   nel   caso   di   effettuazione  del  primo  sciopero  e
proclamazione  del  successivo, nonche' di un intervallo di 10 giorni
in  caso  di  astensioni  successive  alla  seconda; c) il divieto di
proclamazione  di  scioperi  plurimi o a pacchetto, di scioperi delle
mansioni  nonche'  di  altre  forme anomale di sciopero conformemente
agli orientamenti interpretativi della Commissione (art. 4);
    3)   che,  inoltre,  gli  accordi  individuano  adeguatamente  le
prestazioni  indispensabili  assicurando, in particolare, la garanzia
dell'espletamento  degli esami di profitto e di quelli conclusivi dei
cicli  di  istruzione,  anche  in  conformita'  ad  un indirizzo gia'
formulato  dalla Commissione in sede di valutazione di altre analoghe
discipline finora in vigore (art. 3);
    4)  che,  inoltre,  ai  fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  di
comunicazione dello sciopero l'art. 4, comma 2 degli accordi in esame
indica  la  «Presidenza»  e  gli  «organi direttivi della Luiss Guido
Carli»;
    5)  che  va  rilevato  come  tale comunicazione debba essere data
anche,    specificatamente,    al    Ministero    della   istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  al  Dipartimento della funzione
pubblica  nonche'  all'apposito ufficio costituito presso l'autorita'
competente  ad  adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n.
146/1990;
    6)  che,  inoltre,  pur  non  essendo  espressamente  previsto il
termine  entro  il  quale  la  revoca  deve considerarsi tempestiva e
giustificata   tuttavia   tale  termine  e'  direttamente  deducibile
dall'interpretazione  sistematica dell'art. 2, comma 6 della legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
    7)  che,  infine, per tutto quanto non espressamente disciplinato
l'art. 6 degli accordi in esame rinvia alle previsioni della legge n.
146/1990 e successive modifiche;
    8) che, pertanto, gli accordi in esame si pongono in linea con le
regole  della legge n. 146/1990, cosi' come modificata dalla legge n.
83/2000,  sia  per  quanto riguarda le prestazioni indispensabili sia
per quanto concerne gli aspetti procedimentali;
                            Valuta idonei
ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990,
gli  accordi  in  materia  di  sciopero  del  personale  non  docente
dell'Universita'  Luiss  sottoscritti,  nel  medesimo  testo, in data
24 novembre   2003,   l'uno  tra  Luiss  e  organizzazioni  sindacali
Cisapuni,   Cgil,   Cisl   e   Uilpa   e   l'altro  tra  la  Luiss  e
l'organizzazione sindacale Cisal.
                               Dispone
la  trasmissione  della  presente  delibera  all'Universita'  Luiss -
Libera  Universita'  internazionale degli studi sociali Guido Carli e
alle  organizzazioni  sindacali  Cisapuni,  Cgil, Cisl, Uilpa e Cisal
nonche'  la comunicazione della stessa ai Presidenti delle Camere, al
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, al Ministro dell'istruzione
dell'universita'   e   della  ricerca,  al  Ministro  della  funzione
pubblica.
                           Dispone inoltre
a norma dell'art. 13, comma 1, lettera l) della legge n. 146/1990, la
pubblicazione  degli accordi e della presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 2 dicembre 2004

                                               Il presidente: Martone