LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
nel procedimento pos. n. 17375;
Premesso:
1) che, con nota del 5 dicembre 2003, la Luiss - Libera
Universita' internazionale degli studi sociali Guido Carli ha
trasmesso a questa Commissione, ai fini della prescritta valutazione
di idoneita', gli accordi sulla regolamentazione del diritto di
sciopero del personale non docente dell'Universita' sottoscritti, con
il medesimo testo, in data 24 novembre 2003, l'uno tra Luiss e
organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa e l'altro tra
Luiss e l'organizzazione sindacale Cisal;
2) che, con nota dell'11 dicembre 2003, la Commissione,
conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera a)
della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha
trasmesso gli accordi in esame, al fine di acquisirne il parere, alle
organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini
dell'elenco di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, concedendo
alle stesse il termine di 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione per l'invio del predetto parere;
3) che nessuna comunicazione e' giunta da parte delle
organizzazioni degli utenti interpellate;
Considerato:
1) che l'art. 1 comma 2 della legge n. 146/1990, anche nel testo
riformulato dalla legge n. 83/2000, include nei servizi considerati
essenziali, «limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate
come indispensabili ai sensi dell'art. 2», anche l'istruzione
universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei
cicli di istruzione;
2) che gli accordi in esame contengono correttamente:
l'espressa previsione delle procedure di raffreddamento e
conciliazione, con la previsione dell'obbligo di esperire
preventivamente due distinte fasi di confronto, rispettivamente in
sede aziendale nonche', nel caso in cui permanga il disaccordo, in
sede amministrativa; inoltre la previsione dell'obbligo di
ripetizione della procedura di raffreddamento e conciliazione, anche
nell'ambito della stessa vertenza, decorsi 90 giorni dalla
conclusione della prima azione di sciopero (art. 2);
le modalita' di proclamazione delle astensioni coerentemente
con gli obblighi di legge mediante: a) la predeterminazione di una
durata graduale delle astensioni con la previsione, nell'ambito di
una stessa vertenza, del limite di una giornata lavorativa per la
prima azione di sciopero e di due giornate lavorative per le
astensioni successive; b) la previsione di intervalli da rispettare
tra la conclusione di un'astensione e la proclamazione della
successiva ed in particolare di un intervallo minimo di 3 giorni da
osservarsi nel caso di effettuazione del primo sciopero e
proclamazione del successivo, nonche' di un intervallo di 10 giorni
in caso di astensioni successive alla seconda; c) il divieto di
proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto, di scioperi delle
mansioni nonche' di altre forme anomale di sciopero conformemente
agli orientamenti interpretativi della Commissione (art. 4);
3) che, inoltre, gli accordi individuano adeguatamente le
prestazioni indispensabili assicurando, in particolare, la garanzia
dell'espletamento degli esami di profitto e di quelli conclusivi dei
cicli di istruzione, anche in conformita' ad un indirizzo gia'
formulato dalla Commissione in sede di valutazione di altre analoghe
discipline finora in vigore (art. 3);
4) che, inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
comunicazione dello sciopero l'art. 4, comma 2 degli accordi in esame
indica la «Presidenza» e gli «organi direttivi della Luiss Guido
Carli»;
5) che va rilevato come tale comunicazione debba essere data
anche, specificatamente, al Ministero della istruzione,
dell'universita' e della ricerca, al Dipartimento della funzione
pubblica nonche' all'apposito ufficio costituito presso l'autorita'
competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n.
146/1990;
6) che, inoltre, pur non essendo espressamente previsto il
termine entro il quale la revoca deve considerarsi tempestiva e
giustificata tuttavia tale termine e' direttamente deducibile
dall'interpretazione sistematica dell'art. 2, comma 6 della legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
7) che, infine, per tutto quanto non espressamente disciplinato
l'art. 6 degli accordi in esame rinvia alle previsioni della legge n.
146/1990 e successive modifiche;
8) che, pertanto, gli accordi in esame si pongono in linea con le
regole della legge n. 146/1990, cosi' come modificata dalla legge n.
83/2000, sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili sia
per quanto concerne gli aspetti procedimentali;
Valuta idonei
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990,
gli accordi in materia di sciopero del personale non docente
dell'Universita' Luiss sottoscritti, nel medesimo testo, in data
24 novembre 2003, l'uno tra Luiss e organizzazioni sindacali
Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa e l'altro tra la Luiss e
l'organizzazione sindacale Cisal.
Dispone
la trasmissione della presente delibera all'Universita' Luiss -
Libera Universita' internazionale degli studi sociali Guido Carli e
alle organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl, Uilpa e Cisal
nonche' la comunicazione della stessa ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, al Ministro della funzione
pubblica.
Dispone inoltre
a norma dell'art. 13, comma 1, lettera l) della legge n. 146/1990, la
pubblicazione degli accordi e della presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2004
Il presidente: Martone