Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione   della   denominazione   d'origine  protetta  «Prosciutto
Toscano»,  registrata  con  Reg. (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, nel
quadro  della  procedura  prevista  dall'art. 17 del Reg. 2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio del Prosciutto
Toscano con sede in Firenze, via Giovanni dei Marignolli, 21/23.
    L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P.
«Prosciutto  Toscano»,  comprensiva  delle  mere  correzioni  e delle
necessarie   integrazioni,  riguarda  le  sezioni  dello  stesso,  in
particolare  gli  elementi  che  favoriscono  la  tracciabilita' e il
controllo  della  produzione, nonche' la designazione e presentazione
del prodotto all'atto della sua immissione al consumo.
    Considerato    che    le    modifiche    proposte   relativamente
all'apposizione  del  sigillo  inamovibile sulla coscia fresca, ed il
contrassegno  a  fuoco  apposto sul prodotto stagionato forniscono al
consumatore  una  migliore garanzia sull'origine e sulla autenticita'
dello stesso;
    Considerato  altresi'  che  l'art.  9  del  citato  Reg. (CEE) n.
2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati membri, di
chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle
denominazioni registrate;
    Visto  il parere favorevole alle modifiche espresso dalla regione
Toscana;
    Considerato   che  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  d'origine  protetta  «Prosciutto  Toscano»  e' formato
dall'insieme  della documentazione trasmessa alla Commissione europea
per la registrazione della denominazione;
    Considerato  che  una precedente richiesta modifica e' stata gia'
inviata  ai Servizi della Commissione europea con nota prot. n. 64064
del 15 novembre 2000;
    Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali ritiene di
dover  procedere  alla  pubblicazione  del disciplinare di produzione
comprensivo  delle  modifiche  gia'  trasmesse ai Servizi dell'U.E. e
delle modifiche proposte successivamente.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei  servizi  -  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti
agroalimentari   e   la   tutela  del  consumatore  -  QTC  III,  via
XX settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno
oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero,
prima  della  trasmissione  della  suddetta proposta di modifica alla
Commissione europea.