Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto
l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto
Toscano», registrata con Reg. (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, nel
quadro della procedura prevista dall'art. 17 del Reg. 2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio del Prosciutto
Toscano con sede in Firenze, via Giovanni dei Marignolli, 21/23.
L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P.
«Prosciutto Toscano», comprensiva delle mere correzioni e delle
necessarie integrazioni, riguarda le sezioni dello stesso, in
particolare gli elementi che favoriscono la tracciabilita' e il
controllo della produzione, nonche' la designazione e presentazione
del prodotto all'atto della sua immissione al consumo.
Considerato che le modifiche proposte relativamente
all'apposizione del sigillo inamovibile sulla coscia fresca, ed il
contrassegno a fuoco apposto sul prodotto stagionato forniscono al
consumatore una migliore garanzia sull'origine e sulla autenticita'
dello stesso;
Considerato altresi' che l'art. 9 del citato Reg. (CEE) n.
2081/92 prevede la possibilita', da parte degli Stati membri, di
chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle
denominazioni registrate;
Visto il parere favorevole alle modifiche espresso dalla regione
Toscana;
Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della
denominazione d'origine protetta «Prosciutto Toscano» e' formato
dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea
per la registrazione della denominazione;
Considerato che una precedente richiesta modifica e' stata gia'
inviata ai Servizi della Commissione europea con nota prot. n. 64064
del 15 novembre 2000;
Il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene di
dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione
comprensivo delle modifiche gia' trasmesse ai Servizi dell'U.E. e
delle modifiche proposte successivamente.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e
successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via
XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno
oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero,
prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla
Commissione europea.