IL DIRETTORE CENTRALE
              per la prevenzione e la sicurezza tecnica

  Vista  la  direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri  concernenti  i prodotti da costruzione, come modificata dalla
direttiva n. 93/68/CEE;
  Visto  il  decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile
1993,  come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n.
499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;
  Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;
  Considerato  che  la  direttiva,  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  e  il  decreto interministeriale sopra citati individuano
tra  gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza
in caso di incendio»;
  Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui
al  decreto  interministeriale  citato svolta nei riguardi di LA.P.I.
S.r.l.,  con sede in Prato, loc. La Querce - via della Quercia n. 11,
in  relazione  all'applicazione  delle  norme tecniche armonizzate di
seguito  indicate  per  gli  aspetti  concernenti  il  solo requisito
essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;
                              Decreta:
  Il  LA.P.I.  S.r.l.,  con sede in Prato, loc. La Querce - via della
Quercia  n.  11,  nel  seguito  denominato «organismo», e' abilitato,
nell'ambito  di  tutta  la  legislazione di cui in premessa e ai fini
della  corrispondente  notifica alla Commissione UE, all'espletamento
dell'attestazione  della  conformita'  alle  seguenti  norme tecniche
armonizzate  e  in qualita' della tipologia di organismo specificata,
per  gli  aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza
in caso d'incendio».
Organismo di certificazione, di ispezione e laboratorio   di prova.
  1. UNI EN 13813:2004 «Massetti e materiali per massetti - materiali
per massetti - proprieta' e requisiti».
  2.  UNI  EN 14041:2004 «Rivestimenti resilienti, tessili e laminati
per pavimentazioni - caratteristiche essenziali».
  L'attivita'  complessiva  dell'«organismo»  deve svolgersi in piena
aderenza  al  contenuto  della normativa citata in premessa, sotto la
diretta  responsabilita' del rappresentante legale sig.ra Maria Leali
e del direttore tecnico dott. Giancarlo Borsini secondo le rispettive
competenze.
  Qualsivoglia     variazione     nelle     condizioni     dichiarate
dall'«organismo»   nell'istruttoria   di   abilitazione  deve  essere
comunicata  alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica  del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e  della  difesa  civile del Ministero dell'interno per la necessaria
approvazione preventiva.
  L'«organismo»  deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che
vengono  emanate  nel  settore  concernente l'attivita' oggetto della
presente abilitazione.
  Il  presente  decreto  dirigenziale e' inoltrato anche al Ministero
delle attivita' produttive per i successivi adempimenti di competenza
previsti  dalla  legislazione  citata  in premessa e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La   presente   abilitazione  decorre  dalla  data  della  suddetta
pubblicazione ed ha una durata di sette anni.
    Roma, 22 dicembre 2004
                                         Il direttore centrale: Barzi