IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza con la quale la sig.ra Okhrimenko Iryna Vasylivna,
cittadina  ucraina,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di
«medico»  conseguito  in  Ucraina,  ai  fini dell'esercizio in Italia
della professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
28 ottobre  e  24 novembre  2004,  ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
gia' citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la
sig.ra Okhrimenko Iryna Vasylivna e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  «medico»  rilasciato  in  data  29 giugno  1994
dall'Istituto   Universitario   Statale   di   Medicina   dell'Ordine
dell'Amicizia  fra  i popoli di Lviv (Ucraina) alla sig.ra Okhrimenko
Iryna  Vasylivna,  nata  a  Drogobych (Ucraina) il 4 ottobre 1971, e'
riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di medico chirurgo.
  2.  La  dott.ssa  Okhrimenko  Iryna  Vasylivna  e'  autorizzata  ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione  di  medico  chirurgo,  previa  iscrizione all'ordine dei
medici  chirurghi  e degli odontoiatri territorialmente competente ed
accertamento  da  parte  dell'ordine  stesso  della  conoscenza della
lingua   italiana   e   delle   speciali  disposizioni  che  regolano
l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 dicembre 2004
                                    Il direttore generale: Mastrocola