IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  maggio  1983,  n.  198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Vista  le  legge  7  marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n. 184, recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
  Visto  il  decreto  direttoriale  19  dicembre  2001  che  fissa la
ripartizione  dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
e successive integrazioni;
  Viste le richieste presentate dalle ditte Diadema S.p.a., Maga Team
S.r.l., British American Tobacco Italia S.p.a., International Tobacco
Agency  S.r.l.,  Cigar  &  Tobacco  Italy S.r.l. e Diplomatico Cigars
S.r.l.  intese  ad  ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati;
  Considerato  che  occorre  inserire nelle tabelle B - sigari, e C -
tabacco  da  fumo  trinciato,  allegate  al  decreto  direttoriale 19
dicembre   2001,   vari   prezzi   di  vendita  al  pubblico  per  kg
convenzionale espressamente richiesti dai fornitori;
  Considerato,  altresi', che ai sensi dell'art. 2 della citata legge
13   luglio   1965,  n.  825,  e  successive  modificazioni,  occorre
provvedere  all'inserimento  di  varie marche di tabacchi lavorati di
produzione  nazionale  e  di provenienza UE, in conformita' ai prezzi
indicati  nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di
vendita  di  cui  alle  tabelle  B  e  C allegate al predetto decreto
direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Nelle  tabelle  B  -  sigari,  e  C  - tabacco da fumo trinciato,
allegate  al  decreto  direttoriale  19  dicembre  2001  e successive
integrazioni  sono  inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico
per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

           ----> vedere tabella a pag. 20 della G.U. <----