IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962,  n 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno   1995,   n.  17  (S.O.G.U.  n.  145  del  23 giugno  1995)
concernenti  «Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  in  particolare  l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  concernente le condizioni per
l'autorizzazione  di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive
iscritte in Allegato I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  il  17 luglio 2001 dall'impresa Isk
Biosciences Europe S.A. 480 Avenue Louise - Bte 12 B-1050 - Bruxelles
(Belgio),  diretta  ad  ottenere  la  registrazione  provvisoria  del
prodotto  fitosanitario denominato «Mildicut», contenente la sostanza
attiva cyazofamid;
  Visto  il decreto del 20 giugno 2003 concernente l'inclusione delle
sostanze  attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron,
oxadiargyl  e  cyazofamid  nell'allegato  I  del  decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della
Commissione del 25 marzo 2003;
  Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194,  relativo  alla  registrazione del prodotto
fitosanitario  di  cui  trattasi,  fino  al  30 giugno  2013 (data di
scadenza   dell'iscrizione   in  allegato  I  della  sostanza  attiva
cyazofamid);
  Vista  la  nota  dell'Ufficio del 18 ottobre 2004 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la nota pervenuta in data 9 novembre 2004 da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 30 giugno
2013,  l'impresa  Isk Biosciences Europe S.A. 480 Avenue Louise - Bte
12  B-1050  -  Bruxelles  (Belgio),  e'  autorizzata  ad immettere in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato «Mildicut», con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto.
  Per  la sostanza attiva cyazofamid sono approvati i seguenti limiti
massimi  di  residui,  che  saranno  inseriti  nel  provvedimento  di
aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004;

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        Prodotti destinati         |
         all'alimentazione         |Limiti massimi di residui (mg/kg)
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Uve                                |1* vino 0.05**

  * residuo espresso come cyazofamid
  **  residuo  espresso come somma di cyazofamid e del suo metabolita
CCIM (4-chloro-2-cyano 5-P-tolymidazole)
  Il  prodotto  e'  confezionato  nelle  taglie da ml 100-200-250-500
litri 1-2-5.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego  dagli  stabilimenti  delle  imprese estere Ishihara Sangyo
Kaisha Ltd - Yokkaichi, Giappone, e Orgachim - Oissel, Francia.
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12453.
  Sono  approvate  quali  parti  integranti  del  presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 dicembre 2004
                                     Il direttore generale: Marabelli