IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato   dal   successivo  decreto  del  28 luglio  2004  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
    Visto  il  decreto  del  28 settembre 2004, con il quale e' stato
registrato al n. 12359 il prodotto fitosanitario denominato RUGBY 200
CS,  a  nome  dell'impresa  FMC  Chemical  sprl,  con  sede legale in
Boulevard  de  la  Plaine  9/3 B-1050 Brussels (Belgio), preparato in
stabilimenti gia' autorizzati;
    Vista  l'istanza  del  20 maggio  2004  con  la  quale  l'impresa
medesima  ha  rinnovato  la  richiesta  in merito all'inserimento del
pomodoro fra le colture autorizzate del prodotto di cui trattasi;
    Visto  il  parere  favorevole espresso in data 16 settembre 2004,
dalla   Commissione   consultiva  di  cui  all'art.  20  del  decreto
legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativamente all'inserimento in
etichetta della coltura del pomodoro;
    Vista la nota del 26 ottobre 2004 con la quale l'impresa medesima
ha  ottemperato  a  quanto  richiesto dall'Ufficio in data 18 ottobre
2004;
                              Decreta:
    E'  autorizzata  l'estensione  dei campi d'impiego, relativamente
alla  coltura  del  pomodoro,  del  prodotto fitosanitario denominato
RUGBY  200  CS  registrato  al n. 12359, con decreto del 28 settembre
2004,  a  nome  dell'impresa  FMC  Chemical  sprl, con sede legale in
Boulevard de la Plaine 9/3 B-1050 Brussels (Belgio).
    Per  la sostanza attiva cadusafos e' approvato il seguente limite
massimo   di   residuo  per  il  pomodoro,  che  sara'  inserito  nel
provvedimento  di  aggiornamento  del  decreto ministeriale 27 agosto
2004:

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Prodotti destinati all'alimentazione|Limiti massimi di residui (mgkg)
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pomodoro                            |0,01

    Il  prodotto  in questione e' importato, in confezioni pronte per
l'impiego,  dallo  stabilimento dell'impresa estera FMC Princeton NJ-
USA.
    Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 5-10-20.
    La  validita'  del  prodotto  di cui trattasi resta confermata al
28 settembre 2009.
    E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 14 dicembre 2004
                                      p. Il direttore generale: Ferri