IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del
10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260,
concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
Vista la domanda presentata il 22 maggio 2000 e successive
integrazioni di cui l'ultima in data 8 aprile 2004, dall'impresa
Aventis CropScience Italia S.p.a., con sede legale in via
Winckelmann, 2 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione
provvisoria del prodotto fitosanitario denominato EQUIP, contenente
la sostanza attiva foramsulfuron;
Visti gli atti da cui risulta che l'impresa sopraccitata ha
modificato la propria denominazione sociale in Bayer CropScience
S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa, 130;
Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione delle sostanze
attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron,
oxadiargyl e ciazofamid, nell'Allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della
Commissione del 25 marzo 2003;
Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004 dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di
cui trattasi fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'iscrizione
in allegato I per la sostanza attiva foramsulfuron);
Vista la nota dell'Ufficio del 18 ottobre 2004 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota pervenuta in data 19 ottobre 2004, da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno
2013, l'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano,
viale Certosa, 130, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato EQUIP contenente la sostanza attiva
foramsulftiron, con la composizione e alle condizioni indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto.
Per la sostanza attiva foramsulfuron sono approvati i seguenti
limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di
aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
=====================================================================
Prodotti destinati | Limiti massimi di residui
all'alimentazione | (*)(mgkg)
=====================================================================
Mais |0,01
(*) residuo espresso come foramsulfuron
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.
Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle
imprese Irca Service S.p.a., in Fornovo San Giovanni (Bergamo),
autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001, e Bayer
CropScience S.r.l. in Filago (Bergamo), autorizzato con decreti del
6 dicembre 1983/20 dicembre 2002, importato in confezioni pronte per
l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer CropScience
GmbH in Francoforte s/Meno - Germania, nonche' formulato negli
stabilimenti sopraccitati e confezionato nello stabilimento
dell'impresa Torre S.r.l. in Montalcino-Torrenieri (Siena),
autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003.
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12452.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto
l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2004
p. Il direttore generale: Ferri