IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990),
concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di
registrazione dei presidi sanitari»;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di
attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del
Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di
attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il decreto 3 dicembre 1994, n. 8593, successivamente
modificato con decreto in data 14 marzo 2000, con il quale l'impresa
Chemia S.p.a., con sede legale in S. Agostino (Ferrara) 255, km 46,
e' stata autorizzata a immettere in commercio il prodotto
fitosanitario denominato Linur Flo fino al 3 dicembre 2004, ai sensi
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;
Vista la domanda presentata dall'impresa titolare
dell'autorizzazione al fine di ottenere il rinnovo della
registrazione del prodotto di cui trattasi;
Visto il decreto 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva
2003/31/CE dell'11 aprile 2003 con il quale la sostanza attiva
linuron e' stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
del 15 luglio 1991, al termine dell'iter di revisione europea;
Considerati i tempi tecnici necessari per procedere alle
conseguenti verifiche di adeguamento alle nuove condizioni d'impiego
del prodotto fitosanitari di cui trattasi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in
commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti;
Visto in particolare l'art. 11, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 290/2001 che prevede la concessione di
una proroga temporanea dell'autorizzazione di un prodotto
fitosanitario per la verifica delle sue condizioni di autorizzazione;
Ritenuto di dover comunque garantire la continuita' delle
registrazioni concedendo una proroga delle autorizzazioni a suo tempo
concesse in attesa della conclusione delle verifiche di adeguamento
attualmente in corso;
Decreta:
L'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del
prodotto fitosanitario denominato Linur Flo registrato al n. 8593 con
decreto in data 3 dicembre 1994, successivamente modificato con
decreto in data 14 marzo 2000, a nome dell'impresa Chemia S.p.a., con
sede legale in S. Agostino (Ferrara) 255, km 46, e' prorogata fino al
31 dicembre 2005.
Restano invariate le condizioni d'impiego del prodotto di cui
trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento al decreto legislativo
del 14 marzo 2003, n. 65, citato in premessa, nonche' delle verifiche
attualmente in corso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese
interessate.
Roma, 29 novembre 2004
Il direttore generale: Marabelli