IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389
del  26 dicembre  2004  recante  «Disposizioni  di  protezione civile
finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del
sud-est asiatico»;
  Ritenuto  indispensabile prestare urgentemente ogni possibile forma
di  cooperazione  agli  Stati esteri colpiti dagli eccezionali eventi
calamitosi  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 dicembre  2004,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino
idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348
del  2 aprile 2004, recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare
l'emergenza  socio-economico-ambientale  nel  bacino  idrografico del
fiume Sarno»;
  Visto  l'art.  5,  comma  1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n.
314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;
  Vista  la  richiesta  formulata con nota del 28 dicembre 2004 della
Direzione   generale   per  la  qualita'  della  vita  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23  dicembre  2004, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2005,
dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria
in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia
di Terni il 16 dicembre 2000;
  Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione
d'emergenza  conseguente  alla  crisi  sismica  che ha interessato le
regioni Marche ed Umbria;
  Viste  le note dei presidenti delle regioni Marche e Umbria, con le
quali  sono  state  chieste  alcune  proroghe disposte con precedenti
ordinanze di protezione civile;
  Considerato   che,   con   l'ordine   del   giorno   accolto   come
raccomandazione  in Senato in data 10 dicembre 2004, il Governo si e'
impegnato  tra  l'altro,  a disporre il differimento del recupero dei
contributi  previdenziali  ed assistenziali, nonche' delle entrate di
natura  patrimoniale  ed  assimilata,  dovuti e non corrisposti dalle
popolazioni  danneggiate  per  effetto  delle sospensioni di cui alle
precedenti ordinanze di protezione civile;
  Sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali in
ordine alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
ricevere  risorse  derivanti  da  donazioni ed atti di liberalita' da
destinare  all'attuazione  delle  iniziative di cui all'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004,
anche  coerentemente  con le relative finalizzazioni, se esistenti, e
sempreche' concretamente realizzabili; specificamente il Dipartimento
e'  autorizzato  ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di
somma  urgenza,  per  assicurare  ogni  possibile tipo di soccorso ed
assistenza  alle  popolazioni  colpite dagli eventi calamitosi, anche
mediante la fornitura di beni, servizi e la realizzazione di opere.
  2.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1  affluiscono al Fondo per la
protezione  civile  che  manterra'  distinta  evidenza  delle risorse
stesse e della relativa gestione.
  3.  L'invio  di messaggi SMS - short message service, attraverso le
reti  di  telefonia mobile, destinati alle sottoscrizioni finalizzate
alla  realizzazione di interventi di soccorso ed assistenza in favore
delle  popolazioni  del  sud  est  asiatico  colpite  dal  sisma  del
26 dicembre  2004,  si  intende  assimilato  alle  operazioni  di cui
all'art.  14,  comma  3  della  legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  e
successive modifiche ed integrazioni.
  4. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione
civile  a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle
attivita'  di  emergenza  in  atto,  e'  riconosciuto, fino a cessate
esigenze,   un  compenso  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
effettivamente  rese,  entro  il  limite  massimo  di  70 ore mensili
procapite,  oltre  i  limiti  previsti dalla vigente legislazione. Al
predetto  personale,  inviato  nei  territori  del  sud  est asiatico
colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3389/2004, e'
riconosciuta  per  tutto  il periodo di impiego in loco, una speciale
indennita'  operativa  onnicomprensiva,  con  la  sola esclusione del
trattamento  di missione, forfetariamente parametrata su base mensile
a  250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni
di effettivo impiego.
  5.  Per  il  soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti
dalle  attivita'  necessarie  a  fronteggiare  gli  eventi  di cui al
presente  articolo  il  Dipartimento  della  protezione  civile  puo'
avvalersi   di   cinque   unita'   di   personale  con  contratto  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa, per la durata massima di
sei  mesi, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto-legislativo n.
165/2001.
  6.   Le  societa'  di  gestione  di  sistemi  di  telefonia  mobile
forniscono  al  Ministero degli affari esteri ed in coordinamento con
il  medesimo  ogni dato, elemento ed informazione disponibile ai fini
della  ricognizione  e localizzazione dei cittadini italiani presenti
nelle  aree  interessate dagli eventi di cui al presente articolo. Le
medesime  societa'  provvedono  ad inoltrare ai titolari di utenze di
telefonia  mobile  di rispettiva competenza che risultino residenti o
presenti  nei  medesimi  territori  appositi  messaggi,  il cui testo
verra' concordato con il Ministero degli affari esteri.