Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto
dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. l0, commi 2 e 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Autorizzazione ad emettere gas serra
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di
attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, (( del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 )), in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorita' nazionale
competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di
autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di
attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti
in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione
almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio
dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici
ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di
combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva
2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo
dell'impianto.
3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta
conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva
2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per
la trasmissione delle domande di autorizzazione, nonche' le
specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa,
sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, (( con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministro )) delle attivita' produttive.
4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante
provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo
sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del
Ministero delle attivita' produttive e contiene gli elementi di cui
all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.
Riferimenti normativi:
- L'allegato I della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che
istituisce un sistema per lo scambio di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva
96/61/CE del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 275 del 25 ottobre 2003, e' il
seguente:
«Allegato I
Categorie di attivita' di cui all'art. 2, paragrafo 1, agli articoli
3, 4, 14, paragrafo 1, e agli articoli 28 e 30
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca,
lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non
rientrano nella presente direttiva.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere
alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore
svolga varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso
impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacita' di tali
attivita'.
ATTIVITA' |GAS SERRA
---------------------------------------------------------------------
Attivita' energetiche |
---------------------------------------------------------------------
Impianti di combustione con potenza |
calorifica di combustione di oltre 20 MW |
(esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o |
urbani) |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Raffinerie di petrolio |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Cokerie |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi|
---------------------------------------------------------------------
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di|
materiali metallici compresi i minerali |
solforati |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Impianti di produzione di ghisa o acciaio |
(fusione primaria o secondaria), compresa la |
relativa colata continua di capacita' superiore|
a 2,5 tonnellate all'ora |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Industria dei prodotti minerali |
---------------------------------------------------------------------
Impianti destinati alla produzione di clinker|
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di|
produzione supera le 500 tonnellate al giorno |
oppure di calce viva in forni rotativi la cui |
capacita' di produzione supera le 50 tonnellate|
al giorno |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Impianti per la fabbricazione del vetro |
compresi quelli destinati alla produzione di |
fibre di vetro, con capacita' di fusione di |
oltre 20 tonnellate al giorno |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Impianti per la fabbricazione di prodotti |
ceramici mediante cottura, in particolare |
tegole, mattoni, mattoni refrattari, |
piastrelle, gres, porcellane, con una capacita'|
di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno |
e/o con una capacita' di forno superiore a 4 m |
e con una densita' di colata per forno |
superiore a 300 Kg/m |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Altre attivita' |
---------------------------------------------------------------------
Impianti industriali destinati alla |
fabbricazione: |
---------------------------------------------------------------------
a) di pasta per carta a partire dal legno o|
da altre materie fibrose |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
b) di carta e cartoni con capacita' di |
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno |Biossido di carbonio}
- L'art. 5 della citata direttiva 2003/87/CE e' il
seguente:
«Art. 5. (Domanda di autorizzazione ad emettere gas
ad effetto serra). - La domanda rivolta all'autorita'
competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad
emettere gas ad effetto serra, contiene la descrizione di
quanto segue:
a) l'impianto e le sue attivita' compresa la
tecnologia utilizzata;
b) le materie prime secondarie il cui impiego e'
suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato
I;
c) le fonti di emissioni di gas dell'impianto
elencate nell'allegato I;
d) le misure previste per controllare e comunicare le
emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'art.
14.
La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi
non tecnica dei dati di cui al primo comma.».
- L'art. 6 della citata direttiva 2003/87/CE e' il
seguente:
«Art. 6 (Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad
emettere gas ad effetto serra). - 1. L'autorita' competente
rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che
il gestore e' in grado di controllare e comunicare le
emissioni.
Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra puo'
valere per uno o piu' impianti localizzati sullo stesso
sito gestiti dallo stesso gestore.
2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del gestore;
b) descrizione delle attivita' e delle emissioni
dell'impianto;
c) disposizioni in tema di monitoraggio, con
specificazione della metodologia e della frequenza dello
stesso;
d) disposizioni in tema di comunicazioni;
e) obbligo di restituire quote di emissione pari alle
emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante
ciascun anno civile, come verificate a norma dell'art. 15,
entro quattro mesi dalla fine di tale anno.».