IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  24  giugno  2004, n. 160, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2004, n. 207, recante proroga
della partecipazione italiana a missioni internazionali;
  Vista  la  legge  30  luglio  2004,  n.  208, recante proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali;
  Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
sulla crisi irachena e, in particolare, la risoluzione n. 1546 dell'8
giugno 2004;
  Vista   l'azione   comune  2004/570/PESC,  adottata  dal  Consiglio
dell'Unione europea il 12 luglio 2004, relativa all'operazione
  militare   dell'Unione  europea  in  Bosnia-Erzegovina,  denominata
  ALTHEA;
Vista la decisione 2004/803/CFSP adottata dal Consiglio dell'Unione
europea  il  25 novembre 2004, in merito all'avvio, a decorrere dal 2
dicembre   2004,  dell'operazione  militare  dell'Unione  europea  in
Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA;
  Vista   la   dichiarazione   finale   approvata   dalla  Conferenza
internazionale sull'Iraq il 23 novembre 2004;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione della partecipazione
italiana   al   processo   di   stabilizzazione   democratica   e  di
ricostruzione  dell'Iraq,  nonche'  la prosecuzione, in condizioni di
sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione della partecipazione
italiana  ad  altre  missioni  internazionali  di  pace  e  di  aiuto
umanitario,  nonche'  dei  programmi  di  cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 14 gennaio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  degli  affari  esteri,  della  difesa  e  dell'interno,  di
concerto   con   il  Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
  Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

  1.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2005,  la spesa di euro
18.778.058   per   la  prosecuzione  della  missione  umanitaria,  di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge  24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  luglio 2004, n. 207, al fine di fornire sostegno al
Governo  provvisorio  iracheno  nella ricostruzione e nell'assistenza
alla popolazione.
  2.  Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella
Risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1546  dell'8  giugno 2004, le
attivita'  operative  della  missione  sono finalizzate, oltre che ai
settori  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio
2003,  n.  165,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n.  219,  e,  in  particolare,  alla prosecuzione dei relativi
interventi,  anche alla realizzazione di iniziative concordate con il
governo iracheno e destinate, tra l'altro:
    a)  al  sostegno  dello  sviluppo socio-sanitario in favore delle
fasce piu' deboli della popolazione;
    b) al sostegno istituzionale e tecnico;
    c)  alla  formazione  nel settore della pubblica amministrazione,
delle  infrastrutture,  dell'informatizzazione,  della  gestione  dei
servizi pubblici;
    d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
    e) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
  3.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente
articolo,  il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi
di  necessita'  ed  urgenza,  a  ricorrere  ad  acquisti  e lavori da
eseguire   in   economia   anche   in  deroga  alle  disposizioni  di
contabilita' generale dello Stato.