IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerata  la  situazione  di  grave emergenza umanitaria in atto
nell'area   del   sudest  asiatico,  determinatasi  a  seguito  della
catastrofe naturale occorsa il 26 dicembre 2004;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  fornire
immediato sostegno alle popolazioni, anche mediante la partecipazione
all'azione   multilaterale   alla   ricostruzione  dei  Paesi  ed  al
ripristino delle infrastrutture sanitarie e socioeconomiche di base;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di garantire la
rapida  realizzazione dei necessari interventi umanitari, in adesione
alle   raccomandazioni   dell'Organizzazione   delle  Nazioni  Unite,
formulate  al termine della Conferenza dei Paesi donatori, svoltasi a
Ginevra l'11 gennaio 2005;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di garantire la
partecipazione italiana alla ricostruzione di Fondi internazionali di
sviluppo,  nonche'  l'erogazione  del  contributo  italiano  al Fondo
Globale di lotta all'AIDS, malaria e tubercolosi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 gennaio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
              Interventi di cooperazione allo sviluppo

  1.  Per  la realizzazione degli interventi destinati a garantire il
miglioramento  delle  condizioni di vita delle popolazioni del sudest
asiatico  colpite  dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonche' per
la  ricostruzione  dei  Paesi e per la partecipazione alle iniziative
degli  organismi  internazionali,  e'  autorizzata  la  spesa di euro
70.000.000.
  2.  Per  la  copertura  delle  spese  di cui al comma 1 si provvede
mediante  utilizzo  degli stanziamenti relativi all'autorizzazione di
spesa  di  cui  alla  legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati
nella  Tabella  C  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, alla voce
Ministero degli affari esteri.