IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, e l'art. 11, comma 2,
della sopra richiamata legge n. 223/1991;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1  del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in
particolare i commi 1 e 2;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare i commi 137 e 139;
  Considerato  che,  con  gli  appositi accordi intervenuti presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del
Sottosegretario  di  Stato  on.le Viespoli, sono state individuate le
fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra
citato  art.  3,  comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in
quanto,  mediante la concessione del trattamento di mobilita' o della
proroga del predetto trattamento, potra' essere agevolata la gestione
delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie,
mediante   il   graduale   e  progressivo  reimpiego  dei  lavoratori
interessati;
  Ritenuto,  per quanto precede, di poter concedere il trattamento di
mobilita'   e/o   la  proroga  del  medesimo  trattamento,  entro  il
31 dicembre   2004,   in   favore   dei  lavoratori  coinvolti  nelle
fattispecie  di  cui  al  capoverso  precedente,  con  l'obiettivo di
conseguire  la  finalita'  prevista  dallo  stesso art. 3, comma 137,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  a) Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2004 al
31 dicembre  2004,  la  concessione  della proroga del trattamento di
mobilita',  definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali in data 9 febbraio 2004, in favore
di un numero massimo di due ex dipendenti della societa' Metallurgica
Vallepiana  sede  in  Giffoni  Vallepiana (Salerno), i cui nominativi
sono  indicati  nell'elenco  allegato  al  sopraccitato accordo, gia'
fruitori  del  trattamento  in questione fino al 31 dicembre 2003, ai
sensi  del decreto 5 novembre 2003 n. 33082 del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  registrato  alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003,
registro n. 5 foglio n. 198;
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 28.536,00.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
  b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003 n.
350,  e' autorizzata, per il periodo dal 2 giugno 2003 al 31 dicembre
2004,   la   concessione   del  trattamento  di  mobilita',  definito
nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali  in  data  9 febbraio 2004, in favore di un numero
massimo   di   sedici   ex  dipendenti  della  societa'  Metallurgica
Vallepiana  sede  in  Giffoni  Vallepiana  (Salerno),  per i quali il
trattamento  di  mobilita'  ordinaria  e'  scaduto nel periodo dal 1°
giugno  2003  al  23  aprile  2004,  i  cui  nominativi sono indicati
nell'elenco allegato. Gli interventi sono disposti nel limite massimo
di Euro 259.200,00.