LA CORTE COSTITUZIONALE

  Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
  Visti  gli  articoli  5  e  6  del regolamento generale della Corte
costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;
  Su proposta della Commissione studi e regolamenti;
                              Delibera:
                           Articolo unico
  1.  All'attuale  unico  comma dell'art. 21 del regolamento generale
della Corte costituzionale e' anteposto il seguente comma:
  «I   Giudici  emeriti  possono  essere  chiamati  a  far  parte  di
commissioni, gruppi di lavoro, commissioni giudicatrici di concorso e
a  far  parte  di  delegazioni  della  Corte  in incontri in Italia e
all'estero.».
    Roma, 16 dicembre 2004
                                                 Il presidente: Onida