IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Salle Armando nato il 29 marzo 1957 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento dei propri titoli accademico-professionali di «ingeniero electricista» e di «ingeniero mecanico» conseguiti in Argentina presso l'«Istituto Tecnologico de Buenos Aires» rispettivamente in data 18 dicembre 1980 e 22 dicembre 1980 e rilasciati il 6 agosto 1981 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenieria mecanica y electricista» di Buenos Aires dal 10 novembre 1981; Considerato inoltre che il sig. Salle ha maturato esperienza professionale in Italia dal 2001, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 19 ottobre 2004 e del 14 dicembre 2004; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle seduta sopra indicate e nella nota in atti datata 15 dicembre 2004; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Preso atto - per quanto concerne l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A settore dell'informazione dell'albo professionale degli ingegneri - che la Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dal sig. Salle non sia assimilabile a quella degli iscritti a tale settore e che le lacune cosi' emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di misure compensative; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al sig. Salle Armando, nato il 29 marzo 1957 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. L'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A settore dell'informazione dell'albo professionale degli ingegneri, per i motivi su indicati, e' respinta.