IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Salle  Armando nato il 29 marzo 1957 a
Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.     115/1992,     il     riconoscimento    dei    propri    titoli
accademico-professionali  di «ingeniero electricista» e di «ingeniero
mecanico»  conseguiti  in Argentina presso l'«Istituto Tecnologico de
Buenos  Aires» rispettivamente in data 18 dicembre 1980 e 22 dicembre
1980  e  rilasciati  il 6 agosto 1981 ai fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo
Profesional  de  Ingenieria  mecanica y electricista» di Buenos Aires
dal 10 novembre 1981;
  Considerato  inoltre  che  il  sig.  Salle  ha  maturato esperienza
professionale in Italia dal 2001, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 19 ottobre 2004 e del 14 dicembre 2004;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria  nelle seduta sopra indicate e nella nota in atti datata 15
dicembre 2004;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e'
in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure
compensative;
  Preso  atto  -  per  quanto  concerne  l'istanza  volta ad ottenere
l'iscrizione  nella  sezione  A  settore  dell'informazione dell'albo
professionale  degli  ingegneri  - che la Conferenza di servizi nella
seduta   del   14 dicembre   2004,  ha  ritenuto  che  la  formazione
accademico-professionale   posseduta   dal   sig.   Salle   non   sia
assimilabile  a  quella degli iscritti a tale settore e che le lacune
cosi'  emerse  non  siano  colmabili tramite l'applicazione di misure
compensative;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Salle  Armando,  nato  il  29 marzo  1957  a Buenos Aires
(Argentina),   cittadino   italiano,   e'   riconosciuto   il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli  «ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio della professione in Italia.
  L'istanza  volta  ad  ottenere l'iscrizione nella sezione A settore
dell'informazione  dell'albo  professionale  degli  ingegneri,  per i
motivi su indicati, e' respinta.