IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti  la  legge  19 novembre  1990, n. 341; il decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 luglio 1996, n.
471;  il  decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  2002, n. 54; la legge
28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n. 319, di riconoscimento del titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea   dalla   sig.ra   Alessandra   Triulzi  Wright,  nonche'  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo  n.  319,  relativa al titolo di formazione «Zeugnis über
die Staatliche Anerkennung als Erzieherin»;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'   subordinato   al   possesso   di  una  formazione  professionale
comprendente  in Germania, una formazione post-secondaria di due anni
ed  in  Italia  un  ciclo  di  studi  post-secondari di durata pari a
quattro  anni  (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo
n. 319);
  Tenuto  conto,  della valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi nella seduta del 25 novembre 2004, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 319;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 319;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art. 5 comma 2 del citato decreto legislativo n. 319),
atteso  che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su
materie   sostanzialmente   diverse   da   quelle  contemplate  nella
formazione  professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la
professione   cui   si  riferisce  il  riconoscimento  non  comprende
attivita' che non esistono nella professione corrispondente del Paese
che ha rilasciato il titolo;
    che  la  formazione professionale attestata dal titolo, inferiore
per  durata  a  quella  prevista  in Italia, risulta compensata dalla
prova  di  una  esperienza professionale di durata doppia del periodo
mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2,
citato decreto legislativo n. 319);
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  formazione  diploma  di  istruzione  superiore:
«Zeugnis  über  die Staatliche Anerkennung als Erzieherin» rilasciato
il  15 agosto  2002  dalla  Wingertschule  -  Berufliche  Schule  des
Wetteraukreises   in   Friedberg   Fachschule   für   Sozialpädagogik
(Germania),  posseduto  dalla  cittadina  italiana Alessandra Triulzi
Wright,  nata  a Fidenza (Parma) il 7 aprile 1963, ai sensi e per gli
effetti  di  cui  al  decreto  legislativo  2 maggio 1994, n. 319, e'
titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di
docente delle scuole dell'infanzia.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 14, comma 8, del
citato  decreto  legislativo  n.  319,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 17 dicembre 2004
                                     Il direttore generale: Criscuoli