Nel  fornire  alle  imprese  interessate  uno  schema di domanda da
compilarsi  per  l'accesso  al credito d'imposta indicato in oggetto,
con  i  relativi  allegati,  si  ritiene  necessario formulare alcune
direttive interpretative della normativa in questione.
1. Certificazione.
  Il  comma  182  dell'art.  4  della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
prevede  che  la  spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal
bilancio  certificato delle imprese editrici. Conformemente l'art. 1,
lettera  d),  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 dicembre  2004,  n.  318,  prevede  che  nella  domanda  l'impresa
richiedente  debba  manifestare  l'impegno  a  presentare il bilancio
certificato  entro  trenta  giorni  dall'approvazione.  A tal fine si
precisa  che,  trattandosi  di  contributi pubblici all'editoria, per
«certificazione»  si fa riferimento a quella di cui all'art. 3, comma
2,   lettera g),   della   legge   n.   250  del  1990  e  successive
modificazioni.
2. Soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare.
  Il  comma  181  dell'art.  4  della legge 23 dicembre 2003, n. 350,
riconosce  un  credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per
l'acquisto di carta sostenuta nell'anno 2004. Conformemente l'art. 1,
lettera d),  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
21 dicembre  2004,  n.  318,  stabilisce  che nella domanda l'editore
interessato  debba  manifestare  l'impegno  a  presentare il bilancio
certificato entro trenta giorni dall'approvazione, bilancio dal quale
deve risultare in modo evidenziato, la spesa sostenuta per l'acquisto
di carta, detraibile ai sensi della normativa in questione.
  Le  imprese,  il  cui  esercizio non coincide con l'anno solare, si
trovano  nella  condizione  di  poter  imputare  al  conto  economico
soltanto  una  parte delle spese sostenute nel 2004 per l'acquisto di
carta. Pertanto tali imprese potranno chiedere di ottenere il credito
d'imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto della carta nel corso
del  2004, presentando il bilancio certificato relativo all'esercizio
2003/2004  (con  indicazione  della  carta acquistata e consumata nel
2004)   e   una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'
attestante  la  spesa  sostenuta a tal fine nel periodo dell'anno non
coperto  dal  bilancio,  riservandosi  di  presentare  alla  chiusura
dell'esercizio   2004/2005  il  relativo  bilancio  certificato,  che
comprovi la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
3. Divieto di cumulo.
  Ai  fini  dell'indicazione  di  non  aver usufruito di altri regimi
agevolativi a copertura degli stessi costi, prevista dalla lettera f)
del comma 2 dell'art. 1 del regolamento, si precisa che non rientrano
in  tale  fattispecie  le  provvidenze  erogate  ai sensi della legge
7 agosto  1990,  n.  250.  In tale normativa, infatti, i costi (e non
solo  quello  per  l'acquisto della carta) sono utilizzati unicamente
quale  parametro,  peraltro  non  esaustivo,  al  fine  di  calcolare
contributi  diretti  alla  incentivazione di particolari tipologie di
giornali quotidiani e periodici.
  Di  seguito  si  fornisce  sotto  la voce allegato A) uno schema di
domanda,  da  presentare  esclusivamente con lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio studi e per lo
sviluppo  e  l'innovazione  dell'editoria  e dei prodotti editoriali,
entro  il  24 febbraio  2005; sotto la voce allegato B) uno schema di
dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2
del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2004,  n.  318;  sotto  la voce allegato C) uno schema di elencazione
delle  fatture,  previsto come allegato alla domanda dalla lettera C)
dalla succitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
    Roma, 21 gennaio 2005
                                       Il capo del dipartimento: Masi