IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con decreto del 6 luglio 2001, e' stata prorogata fino al 1° marzo 2005; Considerato che l'Associazione culturale cultori della Nocellara del Belice, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 6 luglio 2001; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti 7 luglio 2004, e 19 ottobre 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° marzo 2005.