IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  7 luglio  2004 e 19 ottobre 2004, con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  «Agroqualita' - Societa' per la certificazione
della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con decreto del 6 luglio
2001, e' stata prorogata fino al 1° marzo 2005;
  Considerato  che  l'Associazione  culturale cultori della Nocellara
del  Belice,  pur  essendone  richiesto,  non  ha ancora provveduto a
segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Nocellara del
Belice»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime   condizioni   stabilite  nell'autorizzazione  concessa  con
decreto 6 luglio 2001;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a  r.l.», con sede in Roma, con decreto 6 luglio
2001,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine
protetta  «Nocellara  del Belice» registrata con il regolamento della
Commissione  (CE)  n.  134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con
decreti  7 luglio 2004, e 19 ottobre 2004, e' ulteriormente prorogata
di centoventi giorni a far data dal 1° marzo 2005.