L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 18 gennaio 2005;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   30 maggio   2001,   n.  120/2001  come
successivamente  integrata e modificata (di seguito: deliberazione n.
120/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  17 luglio  2002, n. 137/02 (di
seguito: deliberazione n. 137/02);
    le  deliberazioni  dell'Autorita'  1° luglio  2003,  n.  75/03  e
12 dicembre 2003, n. 144/03 di approvazione dei codici di rete per il
servizio  dell'attivita'  di trasporto rispettivamente delle societa'
Snam Rete Gas Spa ed Edison T&S S.p.a.;
    la deliberazione dell'Autorita' 24 giugno 2004 n. 100/04;
    il  documento  per  la  consultazione  del 24 giugno 2004 recante
«Applicazione dei corrispettivi unitari di capacita' per il trasporto
sulle  reti  regionali,  nel  caso di prelievi concentrati in periodi
fuori  punta»  (di  seguito: documento per la consultazione 24 giugno
2004).
  Considerato che:
    l'attuale disciplina tariffaria del servizio di trasporto del gas
prevede un corrispettivo commisurato alla capacita' conferita su base
annuale,  corrispondente  al  valore  massimo  di  utilizzo  previsto
dall'utente;
    tale  disciplina  non  considera le specifiche esigenze di quegli
impianti  industriali  che concentrano i prelievi prevalentemente nel
periodo  di  minore  domanda  del mercato (c.d. periodo fuori punta),
agevolando quindi l'impresa di trasporto nell'erogazione del servizio
nel periodo dell'anno in cui sono concentrati i prelievi di gas (c.d.
periodo di punta);
    alla  luce  di quanto sopra, l'Autorita', con il documento per la
consultazione   24 giugno   2004,  ha  prospettato  misure  volte  ad
introdurre  nell'attuale  disciplina tariffaria, nel caso di prelievi
concentrati  in  periodi fuori punta, una riduzione del corrispettivo
regionale  di  capacita'  (CRr),  prevedendo  a  tal  fine  che  tale
corrispettivo sia riconosciuto dall'impresa di trasporto:
      a) sulla  base  di  valutazioni  condotte,  alla fine dell'anno
termico,  con  riferimento  alle capacita' complessivamente conferite
sulla porzione di rete che collega il punto di riconsegna interessato
alla rete nazionale di gasdotti;
      b) prevedendo  metodologie  di  calcolo  differenti in funzione
della  dimensione  del  punto  di riconsegna interessato (inferiore a
400.000 Smc/g; superiore o eguale 400.000 Smc/g);
    dalle  osservazioni  in sede di consultazione, e' stata segnalata
l'esigenza di:
      a) prevedere  una  disciplina  semplificata delle condizioni di
riconoscimento  dell riduzione del corrispettivo CRr e delle relative
modalita'  di  calcolo,  tale  che  il  valore  della  riduzione  sia
individuato:
      i) in  modo  univoco e certo sin dall'inizio dell'anno termico,
al momento della presentazione della richiesta di accesso;
      ii)  sulla  base  del  dato  di  prelievo  operato  al punto di
riconsegna per l'alimentazione del singolo impianto;
      iii)  mediante un unico criterio, indipendente dalle dimensioni
del punto di riconsegna interessato;
    b) definire  il  periodo  fuori  punta  come il periodo dell'anno
compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre;
    c) porre  in  capo agli utenti che beneficiano della riduzione di
cui sopra, l'obbligo di effettuare, nei periodi di punta, prelievi in
misura  ridotta  rispetto alla capacita' conferita (pari al 10%), con
la  conseguente attribuzione a tali utenti della responsabilita', nei
confronti  degli  altri utenti del sistema, per eventuali disfunzioni
nell'erogazione  del  servizio  di  trasporto  che  siano conseguenza
diretta dell'inadempimento di tale obbligo.
  Ritenuto che:
    sia  opportuno  definire  il  periodo fuori punta come il periodo
dell'anno compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre;
    sia  opportuno  assicurare  agli  utenti interessati certezza, al
momento dell'accesso al servizio di trasporto, circa le condizioni di
riconoscimento della riduzione del corrispettivo CRr e delle relative
modalita'  di  calcolo;  e che sia opportuno a tal fine prevedere una
riduzione  in  misura  percentuale  fissa  del  corrispettivo CRr, in
relazione  ai  punti di riconsegna per i quali l'utente si impegni ad
effettuare  prelievi  concentrati  in  periodi  fuori punta, all'atto
della richiesta di accesso;
    sia   necessario,   al   fine   di   chiarire   il  quadro  delle
responsabilita' nel caso di eventuali disfunzioni nell'erogazione del
servizio  che  siano conseguenza dei prelievi effettuati dagli utenti
di  cui  al  precedente  alinea  in  periodi di punta, imporre a tali
utenti di limitare i propri prelievi, in detti periodi, in misura non
superiore  al  10%  della capacita' conferita, prevedendo, in caso di
inadempimento una maggiorazione del corrispettivo CRr;
                              Delibera
di   approvare   le   seguenti   modifiche   ed   integrazioni  della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di
seguito:   l'Autorita)   30 maggio   2001,  n.  120/01  (di  seguito:
deliberazione n. 120/01):
    a) all'art.  1,  comma  1.1, dopo la lettera l), sono inserite le
seguenti definizioni:
      «m)   periodo   di   punta  e'  il  periodo  di  6  (sei)  mesi
intercorrente tra il 1° novembre e il 30 aprile di ciascun anno;
      n) periodo   fuori   punta  e'  il  periodo  di  6  (sei)  mesi
intercorrente tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ciascun anno;»;
    b) all'art. 7, dopo il comma 7.5.3 e' inserito il comma seguente:
      «7.5.4  Per  i  punti  di  riconsegna  nei quali l'utente si e'
impegnato  ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta,
l'impresa  di trasporto riconosce una riduzione del corrispettivo CRr
pari al 30%.»;
  Di   approvare   le   seguenti   modifiche  ed  integrazioni  della
deliberazione  dell'Autorita'  17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito:
deliberazione n. 137/02):
    a) all'art. 8, dopo il comma 8.2, e' inserito il seguente comma:
      «8.3  La  richiesta  di  conferimento  deve indicare i punti di
riconsegna  per  i  quali  l'utente si impegna ad effettuare prelievi
concentrati in periodi fuori punta ai sensi del comma 15.3.1.»;
    b) all'art.  15,  dopo  il  comma  15.3, sono inseriti i seguenti
commi:
      «15.3.1  Per  i  punti  di  riconsegna individuati ai sensi del
comma  8.3,  l'utente,  nei  periodi di punta, esegue la prenotazione
delle  capacita' di trasporto entro il limite del 10% della capacita'
conferita.
      15.3.2  Qualora l'utente nei punti di riconsegna individuati ai
sensi  del comma 8.3 effettui prelievi di gas per valori superiori al
limite  di  cui  al  comma 15.3.1, l'impresa di trasporto applica, in
luogo della riduzione prevista dal comma 7.5.4 della deliberazione n.
120/01, un corrispettivo CRr, pari a 1,3 CRr.
      15.3.3 I ricavi derivanti dall'applicazione della maggiorazione
del  30%  di  cui  al comma 15.3.2 sono disciplinati secondo il comma
11.6 della deliberazione n. 120/01.»;
    c) all'art.  20,  dopo  il  comma  20.4,  e' inserito il seguente
comma.
      «20.5  Per l'anno termico 2004-2005, l'individuazione dei punti
di  riconsegna  di cui al comma 8.3 avviene mediante apposita istanza
che  deve  pervenire  all'impresa  di  trasporto  entro il 28 gennaio
2005.»;
    Di  prevedere  che il presente provvedimento sia pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e nel sito internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione;
    Di     pubblicare     nel     sito     internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) il testo delle deliberazioni dell'Autorita'
n.  120/01  e  n.  137/02,  come  risultante  dalle  modificazioni ed
integrazioni  apportate  con  il  presente  provvedimento  e  con  la
deliberazione 18 gennaio 2005, n. 5/05.

    Milano, 18 gennaio 2005

                                                 Il presidente: Ortis