IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Matera

  Visto   l'art.   223-septiesdecies  delle  norme  di  attuazione  e
transitorie  del  codice  civile,  introdotto dal decreto legislativo
17 gennaio  2003,  n.  6,  che recita «Fermo restando quanto previsto
degli  articoli  2545-septiesdecies  e  2545-octiesdecies del codice,
entro  il  31 dicembre  2004  gli  enti  cooperativi  che  non  hanno
depositato  i  bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non
risulti  l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti
senza  nomina  del  liquidatore  con  provvedimento dell'autorita' di
vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese»;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che
attribuisce  al  Ministero  delle  attivita'  produttive la vigilanza
sulle  societa'  cooperative  e  loro  consorzi,  gruppi cooperativi,
societa'  di  mutuo  soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e
piccole societa' cooperative;
  Vista  la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/F934/a),
stipulata tra il Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in  base  alla  quale  le
competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate
in  via  transitoria  alle Direzioni provinciali del lavoro per conto
del Ministero delle attivita' produttive;
  Visti  gli  atti  esistenti presso questa Direzione provinciale del
lavoro  e  la  visura  camerale  della  societa' cooperativa appresso
indicata,  da cui risulta che non ha depositato i bilanci d'esercizio
relativi  agli ultimi cinque anni e non risulta l'esistenza di valori
patrimoniali immobiliari;
  Preso  atto  che  la  stessa si trova nelle condizioni previste nel
citato art. 223-septiesdecies;
                              Decreta:
  Dalla  data  del  presente decreto la cooperativa «Coop. Domani Sud
S.r.l»  con  sede in San Giorgio Lucano al Corso Vittorio Emanuele n.
14,  costituita  per  rogito  notaio  dott.  Monda  Alfonso  in  data
8 novembre  1979,  e'  sciolta  per  atto d'autorita' senza nomina di
liquidatore  ai  sensi  dell'art.  223-septiesdecies  delle  norme di
attuazione  e  transitorie  del codice civile, introdotto dal decreto
legislativo 17 gennaio 2003 n. 6.
  Entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale,  i
creditori  o  gli  altri  interessati  potranno  presentare formale e
motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Matera, via
Annibale  di  Francia  n.  32  -  75100 Matera, intesa ad ottenere la
nomina  del  commissario  liquidatore;  in  mancanza,  a  seguito  di
comunicazione   dell'autorita'  di  vigilanza,  il  conservatore  del
registro  delle  imprese territorialmente competente provvedera' alla
cancellazione   della  predetta  societa'  cooperativa  dal  registro
medesimo.

    Matera, 23 dicembre 2004

                                    Il direttore provinciale: Gurrado