IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  testo  unico  sulle  acque  e impianti elettrici n. 1775
dell'l1 dicembre 1933;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965,
n.  342,  recante  «Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n.
1643,  e  norme  relative  al  coordinamento  e  all'esercizio  delle
attivita'  elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente
nazionale  per  l'energia  elettrica»,  che,  all'art.  9  stabilisce
l'inamovibilita' delle opere in progetto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,  «testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita»;
  Visto  il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge
27  ottobre 2003, n. 290, ed in particolare l'art. 1-sexies, comma 7,
che  prevede  che  «le  norme  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  regolamentari  in materia di espropriazioni per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2001,  n.  327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30
giugno 2004»;
  Vista  la  legge  23  agosto  2004,  n.  239, «Riordino del settore
energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle
disposizioni  vigenti  in  materia di energia», che all'art. 1, comma
25,  prevede che «il termine di cui al comma 7 dell'art. 1-sexies del
decreto-legge  29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  ottobre  2003,  n.  290, e' prorogato al 31 dicembre
2004».
  Vista  la  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»),
che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e
private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse
nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti
nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in
sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro
il 31 dicembre 2001;
  Vista  la  legge  1°  agosto  2002,  n. 166, che, all'art. 13, reca
modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;
  Visto  il  decreto  legislativo  20  agosto  2002,  n.  190,  ed in
particolare:    l'art.   2   che   attribuisce,   tra   l'altro,   la
responsabilita'  dell'istruttoria  e  la  funzione  di  supporto alle
attivita'  di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  che  puo'  in  proposito avvalersi di apposita «struttura
tecnica   di  missione»,  e  l'art.  13  relativo  agli  insediamenti
produttivi   ed   alle   infrastrutture   private   strategiche   per
l'approvvigionamento  energetico,  che  prevede  che  tali  attivita'
vengano   svolte   di  concerto  con  il  Ministero  delle  attivita'
produttive;
  Vista  la  delibera  21  dicembre  2001,  n. 121 (S.O. alla G.U. n.
51/2002 ), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art.
1  della  legge  n.  443/2001,  ha approvato il primo programma delle
opere  strategiche,  che include, nell'allegato 4, tra i collegamenti
per  potenziare  il sistema di trasmissione nazionale la linea 380 kV
Turbigo (Milano)-Bovisio (Milano) tratta Turbigo-Rho;
  Vista  la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la
quale  questo  Comitato  ha  formulato,  tra  l'altro, indicazioni di
ordine  procedurale  riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere
ai  fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel
primo programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  sentenza  n.  303, del 25 settembre 2003 con la quale la
Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerarsi  inefficaci finche' l'intesa non si
perfezioni;
  Vista la nota n. 382, del 17 giugno 2004, con la quale il Ministero
delle  intrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso, tra l'altro,
nell'ambito  degli interventi per lo sviluppo della rete elettrica di
trasmissione  nazionale,  la relazione istruttoria sulla «Linea a 380
kV  in  semplice  terna  Turbigo-Bovisio  tratto  Turbigo-Rho» con la
proposta  dell'approvazione  del  progetto  per l'autorizzazione alla
realizzazione  ed  esercizio,  con prescrizioni, dell'elettrodotto in
questione;
  Vista  la  nota  n.  254262,  del  24  maggio 2004, con la quale il
Ministero  delle  attivita'  produttive  comunica  di condividere gli
esiti istruttori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Considerato  che  l'intervento  e'  compreso  fra  quelli riportati
nell'intesa  generale  Quadro tra il Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  e la regione Lombardia stipulata presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2003;
  Tenuto  conto che, ai sensi della delibera del 27 dicembre 2002, n.
143,  (S.O.  alla  G.U. n. 87/2003) al progetto in argomento e' stato
assegnato  il  codice  unico di progetto (CUP) H37B04000000004; e che
questo  codice  ai  sensi  della delibera in data odierna, n. 24 deve
essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,
e   deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze e del presidente della regione Lombardia;
  Prende  atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico ed infrastrutturale:
  che  l'intervento consiste nella realizzazione di un elettrodotto a
380  kV,  parte  in  aereo  e parte in cavo interrato, che si diparte
dalla stazione elettrica di Turbigo per raggiungere, dopo un percorso
della  lunghezza  complessiva  di 27 km (19,200 aereo e 7,800 in cavo
interrato), l'esistente elettrodotto 380 kV «Baggio-Bovisio» al quale
sara'   collegato,   realizzando   quindi   la  nuova  linea  380  kV
«Turbigo-Bovisio».  Per  consentire il passaggio dell'elettrodotto da
aereo  a  cavo interrato e viceversa, saranno realizzate due stazioni
di transizione della superficie di circa 3.000 mq ciascuna nei comuni
di Pogliano Milanese e Rho;
  la   realizzazione   della  nuova  linea  consente  la  demolizione
dell'esistente  elettrodotto  a 220 kV «Turbigo-Parablago-Ospiate» di
c.a. 25 km di lunghezza;
  che  l'opera  si  sviluppa  interamente  nella  regione  Lombardia,
provincia di Milano, interessando i comuni di Robecchetto con Induno,
Cuggiono,  Inveruno,  Busto  Garolfo,  Casorezzo,  Parabiago, Arluno,
Nerviano, Vanzago, Pogliano Milanese e Rho.;
  che le caratteristiche generali dell'opera sono le seguenti:
    frequenza nominale: 50 Hz;
    tensione nominale: 380 kV;
    intensita' di corrente nominale: 1500 A (per fase);
    potenza nominale: 1000 MVA;
  che  il  suddetto  intervento,  che  costituisce  un  lotto  unico,
consentira' di superare i limiti attuali sui transiti in Lombardia ed
in   particolare   sulla  produzione  delle  centrali  di  Turbigo  e
Roncovalgrande,   garantendo  l'esercizio  in  sicurezza  della  rete
elettrica  di  trasmissione nazionale nell'area di Milano e favorendo
il trasporto di energia dal Piemonte alla Lombardia;
sotto  l'aspetto  procedurale e amministrativo:   che l'intervento e'
compreso nel «Programma triennale di sviluppo della rete elettrica di
trasmissione   nazionale   2003-2005»  deliberato  dal  consiglio  di
amministrazione  del  Gestore  della  rete  di trasmissione nazionale
S.p.a.  il  29  gennaio  2003 ed inviato al Ministero delle attivita'
produttive in data 30 gennaio 2003;
  che  la societa' T.E.R.N.A. S.p.a. (TERNA), in qualita' di soggetto
aggiudicatore,  ai  sensi  dell'art.  13  del  decreto legislativo n.
190/2002,  ha  trasmesso, con nota prot. n. TEAOTMI/P2003000627 del 6
marzo   2003,   istanza   di   autorizzazione   ed  il  progetto  per
l'autorizzazione   alla  costruzione  ed  esercizio  delle  opere  in
questione  alla  Struttura  tecnica  di  missione del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  al  Ministero  delle  attivita'
produttive;
  che   le   richieste   di  modeste  varianti  al  tracciato  emerse
successivamente  a tale data, nel corso degli incontri con i soggetti
interessati,  sono  state  verificate  e  recepite  ed  inserite  nel
progetto  revisionato  che  e'  stato  allegato  alla integrazione di
domanda    di    autorizzazione   del   10   dicembre   2003   (prot.
TEAOTMI/P2003003673);
  che  le  opere previste per la realizzazione dell'elettrodotto e le
misure   compensative  individuate  sono  state  oggetto  di  quattro
specifiche  convenzioni  stipulate tra la TERNA, con l'intervento del
GRTN  e  della  regione  Lombardia,  e  rispettivamente: il comune di
Parabiago,  il  Consorzio  Parco  del  Roccolo,  il  Consorzio  Parco
Lombardo Valle del Ticino, il comune di Robecchetto con Induno;
  che  TERNA  ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento anche
ai  fini  della dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi dell'art.
13 del decreto legislativo n. 190/2002;
  che,  ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002, e'
stata  indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una
conferenza  di  servizi  a carattere istruttorio, articolata anche in
una  seduta  tenutasi  in  data  18  settembre  2003, di cui e' stato
redatto  apposito verbale (Ministero infrastrutture e trasporti prot.
n. GC/STM/563, del 6 novembre 2003);
  che  il progetto dell'opera in esame ha acquisito i seguenti pareri
e autorizzazioni:
    il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio di
concerto  con  il Ministero dei beni e attivita' culturali aveva gia'
espresso   giudizio   positivo   di   compatibilita'  ambientale  con
prescrizioni con decreto DEC/VIA/2227 del 15 settembre 1995 a seguito
della prima richiesta di autorizzazione dell'opera presentata in data
22 aprile 1994;
    il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota
n.  5438/VIA/2003  del 6 maggio 2003 comunicava che, dall'esame della
documentazione  trasmessa  dalla  societa' TERNA con nota del 7 marzo
2003  (prot.  TE/P2003000017),  il  progetto risulta ottemperare alle
prescrizioni di cui al DEC/VIA/2227 del 15 settembre 1995;
    il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota
n.  DSA/04/0001838  del  28  gennaio  2004 confermava che, dall'esame
della  documentazione  trasmessa dalla societa' TERNA con nota del 23
dicembre  2003  (prot.  TE/P2003003856),  a  seguito  di  varianti di
modesta  entita'  del  tracciato  sopra  citate,  il progetto risulta
ottemperare alle prescrizioni di cui al DEC/VIA/2227 del 15 settembre
1995;
    il  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali - Direzione
generale  per  i  beni architettonici ed il paesaggio, con nota prot.
ST/412/21040/2004   del   15  giugno  2004,  valutati  gli  elaborati
progettuali  presentati  da  TERNA  il  23 dicembre 2003, ha espresso
parere  favorevole  sulla intera verifica di ottemperanza, per quanto
di  competenza,  riferita  alle  prescrizioni  impartite  di  cui  al
DEC/VIA/2227 del 15 settembre 1995;
    rispetto alle prescrizioni di cui all'originario DEC/VIA/2227 del
15  settembre  1995  alcune  sono  di  fatto  gia' accolte e recepite
nell'attuale  versione  del  progetto;  le  restanti saranno recepite
nelle  successive  fasi  di  sviluppo  dell'opera  come  nel  seguito
richiamato;
    la  regione  Lombardia con delibera di giunta n. VII/15947 del 30
dicembre   2003,   ai  sensi  del  richiamato  art.  13  del  decreto
legislativo   n.   190/2002,   sentiti   gli   enti  territorialmente
interessati, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione
del  progetto  ed  alla  sua  localizzazione,  anche sotto il profilo
urbanistico  e paesaggistico, tenuto conto anche del parere regionale
formulato  nell'ambito  della procedura di VIA con delibera di giunta
regionale n. V/58028/1994;
  che,  nel  corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i pareri e/o
consensi   e/o   prescrizioni  degli  altri  Enti  e  Amministrazioni
interessate  tra i quali, in particolare, il Ministero della salute -
Direzione   generale   prevenzione   sanitaria,  il  Ministero  delle
comunicazioni - Ispettorato territoriale della Lombardia;
  che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto
le   prescrizioni   e   raccomandazioni   da  formulare  in  sede  di
approvazione  del  progetto,  illustrando  le  motivazioni in caso di
mancato  recepimento  delle  prescrizioni  e raccomandazioni espresse
dagli enti e dalle amministrazioni interessate;
  che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto
le  prescrizioni  finalizzate alla risoluzione delle interferenze, in
relazione  alle  osservazioni  pervenute  al  programma  delle stesse
interferenze dai relativi enti gestori, illustrando le motivazioni in
caso di mancato recepimento delle osservazioni espresse;
sotto  l'aspetto attuativo:   che il soggetto aggiudicatore, ai sensi
del decreto legislativo n. 190/2002, e' la societa' TERNA;
sotto  l'aspetto  finanziario:    che  il  costo  dell'intervento  e'
stimato in 42 milioni di euro;
  che   l'elettrodotto   in   questione   si   configura   come   una
infrastruttura strategica per l'approvvigionamento energetico e che i
costi di realizzazione sono finanziati mediante la tariffa sulla rete
di  trasporto  dell'energia elettrica, come da normativa specifica di
settore;
                              Delibera:
  1. Approvazione progetto.
  1.1 Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 190/2002,
ed  in  particolare  degli  articoli 13, commi 2 e seguenti, e 16, e'
approvato,   con   le   prescrizioni  proposte  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e trasporti e condivise dal Ministero delle attivita'
produttive,  il  progetto  per l'autorizzazione alla realizzazione ed
esercizio   dell'elettrodotto   a   380   kV  Turbigo-Bovisio  tratto
Turbigo-Rho   ed   e'   riconosciuta   la  compatibilita'  ambientale
dell'opera.
  1.2  L'approvazione  sostituisce,  anche  ai  fini  urbanistici  ed
edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta
comunque  denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e
l'esercizio delle opere e di tutte le attivita' previste nel progetto
approvato. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.
  1.3 Le opere autorizzate hanno carattere di inamovibilita' ai sensi
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18
marzo 1965.
  1.4  I  termini  di inizio e fine delle espropriazioni e dei lavori
sono  fissati, rispettivamente, entro ventiquattro mesi dalla data di
efficacia  della  delibera  per  l'inizio  e  quarantotto mesi per la
conclusione.
  1.5  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1,  cui e' condizionata
l'approvazione  del  progetto,  sono  riportate  nell'allegato 1, che
forma  parte  integrante  della presente delibera. Le raccomandazioni
proposte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti sono
riportate nel medesimo allegato 1.
  1.6  E'  altresi'  approvato  il  programma della risoluzione delle
interferenze,  con  le  prescrizioni  proposte  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  condivise  dal  Ministero delle
attivita' produttive, riportate nel sopra citato allegato 1.
  2.  Clausole finali.   2.1 Il soggetto aggiudicatore e' individuato
nella societa' TERNA.
  2.2  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di  questo Comitato, la conservazione di
tutta  la  documentazione  afferente  il  progetto  approvato  con la
presente delibera.
  2.3  Il  soggetto  aggiudicatore provvedera', prima dell'esecuzione
dei  lavori,  a  fornire  assicurazioni  al  predetto  Ministero e al
Ministero  delle  attivita' produttive sull'avvenuto recepimento, nel
progetto  esecutivo,  delle  prescrizioni  riportate  nel  menzionato
allegato  1, nonche' sul rispetto delle altre indicazioni di cui allo
stesso.
  2.4  La  verifica delle restanti prescrizioni, ove non diversamente
specificato  nelle  stesse,  sara'  effettuata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministero delle
attivita' produttive.
  2.5 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a
svolgere  le  attivita'  di  supporto  intese  a  consentire a questo
Comitato  di  espletare  i  compiti  di vigilanza sulla realizzazione
delle  opere  ad  esso  assegnati dalla normativa citata in premessa,
anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003
sopra richiamata.
  2.6  Il  codice unico di progetto (CUP) H37B04000000 004, assegnato
al  progetto  in argomento, ai sensi della delibera CIPE n. 143/2002,
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'intervento in esame.

    Roma, 29 settembre 2004

                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 73