IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visti  gli  articoli 13  e  14  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle
leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  27  luglio  1992,  e  successive
modificazioni,   recante   «Tabelle  contenenti  l'indicazione  delle
sostanze   stupefacenti   e   psicotrope   e  relative  preparazioni»
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189
del 12 agosto 1992;
  Preso  atto  che  la  Commissione  sulle  sostanze narcotiche delle
Nazioni  Unite  (CND),  con  decisione 46/1 in data 8 aprile 2003, ha
incluso la sostanza amineptina nella tabella II della Convenzione del
l971 sulle sostanze psicotrope;
  Considerato   che  l'amineptina  e'  un  antidepressivo  triciclico
atipico con effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale, in grado
di produrre uno stato di dipendenza fisica nell'uomo e disturbi delle
funzioni  motorie  o  di  pensiero o di comportamento o di percezione
degli stimoli esterni;
  Considerato  che  studi clinici condotti sull'uomo hanno dimostrato
che l'amineptina provoca dipendenza ed abuso, specie nei pazienti con
precedenti storie di tossicodipendenza;
  Sentito  l'Istituto  superiore  di sanita' che, in data 12 febbraio
2004,  ha  espresso parere favorevole all'inserimento dell'amineptina
nella  tabella IV di cui all'art. 14 del testo unico approvato con il
decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,
dinanzi richiamato;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che, nella seduta del
18 marzo   2004,   ha   espresso   a   sua  volta  parere  favorevole
all'inserimento  dell'amineptina  nella tabella IV di cui all'art. 14
del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre
1990, n. 309;
  Ritenuto, pertanto, di dover inserire l'amineptina nella tabella IV
di  cui  all'art.  14  del  testo  unico approvato con il decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  9 ottobre  1990, dinanzi
citato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nella tabella IV di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992,
e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente sostanza:
    amineptina                     (nome                     chimico:
7[(10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5il)amino]acido eptanoico).