IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza;
Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, 27 luglio 1992, e successive
modificazioni, recante «Tabelle contenenti l'indicazione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189
del 12 agosto 1992;
Preso atto che la Commissione sulle sostanze narcotiche delle
Nazioni Unite (CND), con decisione 46/1 in data 8 aprile 2003, ha
incluso la sostanza amineptina nella tabella II della Convenzione del
l971 sulle sostanze psicotrope;
Considerato che l'amineptina e' un antidepressivo triciclico
atipico con effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale, in grado
di produrre uno stato di dipendenza fisica nell'uomo e disturbi delle
funzioni motorie o di pensiero o di comportamento o di percezione
degli stimoli esterni;
Considerato che studi clinici condotti sull'uomo hanno dimostrato
che l'amineptina provoca dipendenza ed abuso, specie nei pazienti con
precedenti storie di tossicodipendenza;
Sentito l'Istituto superiore di sanita' che, in data 12 febbraio
2004, ha espresso parere favorevole all'inserimento dell'amineptina
nella tabella IV di cui all'art. 14 del testo unico approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,
dinanzi richiamato;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del
18 marzo 2004, ha espresso a sua volta parere favorevole
all'inserimento dell'amineptina nella tabella IV di cui all'art. 14
del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre
1990, n. 309;
Ritenuto, pertanto, di dover inserire l'amineptina nella tabella IV
di cui all'art. 14 del testo unico approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, dinanzi
citato;
Decreta:
Art. 1.
1. Nella tabella IV di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992,
e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente sostanza:
amineptina (nome chimico:
7[(10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5il)amino]acido eptanoico).