L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2004

Viste:
- la  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
  (di  seguito:  l'Autorita)  30  gennaio  2004, n. 5/04 (di seguito:
  deliberazione n. 5/04);
- l'Allegato  A  alla  deliberazione  n.  5/04  (di seguito: il Testo
  integrato);
- la  deliberazione 30 marzo 2004, n. 50/4 (di seguito: deliberazione
  n. 50/04).

- Considerato che:
- con   comunicazione   dell'Autorita'   24   settembre  2004,  prot.
  PB/M04/3452/ao-cp,  e'  stato  attivato  un  gruppo di lavoro con i
  rappresentanti   delle   imprese   distributrici   in   materia  di
  perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica
  destinata ai clienti del mercato vincolato;
- nell'ambito del richiamato gruppo di lavoro sono stati evidenziati:
  a)   errori   materiali   nelle  disposizioni  transitorie  di  cui
  all'articolo  6  della deliberazione n. 5/04 e all'articolo 3 della
  deliberazione n. 50/04;
  b)  incertezze  di tipo interpretativo e applicativo dei meccanismi
  previsti dal regime di perequazione generale di cui alla parte III,
  Titolo 1, Sezione 1, del Testo integrato.
- Ritenuto   necessario   provvedere   alla  rettifica  degli  errori
  materiali  riscontarti  e  alla  precisazione  e integrazione delle
  disposizioni  di cui alla parte III, Titolo 1, Sezione 1, del Testo
  integrato, in materia di regime generale di perequazione

                              DELIBERA

1. di   approvare   le   seguenti   rettifiche   della  deliberazione
   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas (di seguito:
   l'Autorita), 30 gennaio 2004, n. 5/04;

- all'articolo  6, comma 6.1, alla fine della definizione di pgf(base
  i)   sono   aggiunte   le   seguenti   parole:  ",  maggiorata  del
  corrispettivo di cui al comma 5.3";
- all'articolo  6,  comma 6.1, nella definizione di q(base i)(elevato
  imm),  le  parole  "ai  sensi del comma 5.8" sono sostituite con le
  parole "ai sensi del comma 5.7";
- alla  fine  dell'articolo  6, comma 6.2, sono aggiunte le parole "e
  della distribuzione".

2. Di   approvare   le   seguenti   rettifiche   della  deliberazione
   dell'Autorita' 30 marzo 2004, n. 50/04:
- L'articolo  3,  comma  3.2,  della  deliberazione 30 marzo 2004, n.
  50/04 e' sostituito dal seguente:
3.2 In  ciascun  mese  del  periodo  di  cui  al  comma 3.1, il costo
    sostenuto   per   l'approvvigionamento   dell'energia   elettrica
    destinata  ai  clienti del mercato vincolato, CA, e' assunto pari
    al   costo   sostenuto   per   l'approvvigionamento  dell'energia
    elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e' calcolato
    secondo la seguente formula:

      ----> vedere Formule da pag. 35 a pag. 36 del S.O. <----


- L'articolo  3,  comma  3.3,  della  deliberazione 30 marzo 2004, n.
  50/04 e' sostituito dal seguente:
3.3 I  ricavi ottenuti dalla vendita dell'energia elettrica destinata
    ai  clienti  del  mercato  vincolato (RA), per ciascuna tipologia
    contrattuale  e,  sono  assunti  pari  ai ricavi ottenibili dalla
    medesima  tipologia contrattuale applicando la componente CCA per
    i  clienti  del  mercato  vincolato,  al  netto dell'elemento VE,
    esclusi gli usi propri della trasmissione e della distribuzione.
3. Di   approvare   le   seguenti  rettifiche  dell'Allegato  A  alla
   deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04:
- all'articolo  43,  comma 43.1, alla fine della definizione di RCCA,
  sono aggiunte le seguenti parole: "e della distribuzione";
- all'articolo 44, comma 44.1, alla fine della definizione di qe(base
  1  elevato  c,M),  sono aggiunte le parole: "ove misurati per fasce
  orarie";
- all'articolo  44,  comma  44.1,  la definizione di q(base i elevato
  prel) e' sostituita con la presente:
- q(base  i  elevato prel) quantita', in ciascuna fascia oraria i, di
  energia  elettrica  prelevata dall'impresa distributrice dalla rete
  di trasmissione nazionale e dai punti di interconnessione virtuale,
  corretta per le perdite.
- all'articolo  45,  comma  45.1,  nella definizione di RA(base DIR),
  dopo  le  parole "usi propri della distribuzione", sono aggiunte le
  parole "e della trasmissione";
- all'articolo 45, comma 45.1, alla fine della definizione di RA(base
  TOT) sono aggiunte le parole: "e della trasmissione";
- all'articolo  45,  comma 45.1, nella definizione di qe(elevato c,m)
  e' soppresso l'ultimo periodo;
- all'articolo  46,  comma  46.1,  nella definizione di RF(base DIR),
  dopo  le  parole "usi propri della distribuzione", sono aggiunte le
  parole "e della trasmissione";
- all'articolo  46,  comma  46.1,  nella definizione di RF(base TOT),
  dopo  le  parole "usi propri della distribuzione", sono aggiunte le
  parole "e della trasmissione";
- all'articolo  46,  comma 46.1, nella definizione di ne(elevato c,m)
  e' soppresso l'ultimo periodo;
- all'articolo  46,  comma 46.1, nella definizione di qe(elevato c,m)
  e' soppresso l'ultimo periodo;
- all'articolo  47,  comma  47.1,  la  formula  e'  sostituita con la
  seguente:
                          DB=(RA*IC*w) + up
of=2; - all'articolo 47, comma 47.1, e' aggiunto il seguente punto:
-  up  sono  i  minori  ricavi,  calcolati applicando i parametri del
vincolo  V1  a  copertura dei costi di distribuzione in media e bassa
tensione,  relativi al servizio di distribuzione erogato dall'impresa
distributrice per usi propri di trasmissione e di distribuzione.
4. Di  pubblicare  la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
   della  Repubblica  Italiana  e  nel  sito  internet dell'Autorita'
   (www.autorita.energia.it),  affinche'  entri  in  vigore alla data
   della pubblicazione.

Milano, 27 dicembre 2004

                                              Il Presidente: A. Ortis