IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Guerrero Gomez Ana, nata a Santiago de
Campostela  (Spagna) il 6 giugno 1978, cittadina spagnola, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo   cosi'   come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.
277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa
conseguito  in  Spagna  -  come attestato dall'iscrizione al «Colexio
Oficial  de Psicologos de Galicia» dal 14 settembre 2004 al n. G-3298
-  ai  fini  dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di psicologo;
  Rilevato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di
«Licenciada  en Psicologia» rilasciato dalla «Universidad de Santiago
de Campostela» (Spagna) in data 3 settembre 2004;
  Viste  le  conformazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 19
ottobre 2004;
  Visto   il  conforme  rappresentante  del  Consiglio  nazionale  di
categoria nella seduta sopra rappresentata indicata;
  Ritenuto   che  la  sig.ra  Guerrero  Gomez  abbia  una  formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
dellaprofessione   di   psicologo  in  Italia,  per  cui  non  appare
necessario applicare le misure compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Guerrero  Gomez  Ana,  nata  a Santiago de Campostela
(Spagna)  il  6 giugno  1978,  cittadina spagnola, e' riconosciuto il
titolo  di  cui  in  premessa  quale  titolo  valido per l'iscrizione
all'albo   degli   psicologi  -  sezione  A  -  e  l'esercizio  della
professione in Italia.
    Roma, 21 gennaio 2005
                                          Il direttore generale: Mele