IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma  dell'art.  1, comma 6, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998,   modificato   dalla   legge   n.   189/2002,  che  prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Anzelini Luigi nato a Suceava (Romania) il
21  marzo  1960,  cittadino  italiano,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale
rumeno  di  «Inginer energetic - specializarea energetica» conseguito
nel  1985  presso l'«Institutul Politehnic - facultatea Energetica de
Bucuresti» in Romania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in
Italia   della  professione  di  «ingegnere»  -  sezione  B,  settore
industriale;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del   19 ottobre   2004,   che  ha  espresso  parere  favorevole  per
l'iscrizione   all'albo   degli   ingegneri   -  sezione  B,  settore
industriale con l'applicazione di misure compensative;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/1992 citato,
modificato come sopra;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui  sopra  debba rivestire carattere specificamente
professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non
hanno  formato  oggetto  di  studio  e/o di approfondimenti nel corso
della  esperienza  maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso
in casi similari;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Anzelini Luigi nato a Suceava (Romania) il 21 marzo 1960,
cittadino    italiano,   e'   riconosciuto   il   titolo   accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  -  Sezione  B  settore  industriale  -  e
l'esercizio della professione in Italia.