IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1989, n. 160, recante «Norme in
materia  di  trasporti  locali  aerei  e ferroviari» che prevede, tra
l'altro,  l'istituzione della tassa di terminale per i voli nazionali
ed internazionali;
  Vista   la   legge   21 dicembre   1996,  n.  665,  concernente  la
trasformazione  dell'Azienda  autonoma  di  assistenza al volo per il
traffico  aereo  generale  in  ente  di  diritto  pubblico  economico
denominato Ente nazionale di assistenza al volo (E.N.A.V.);
  Visto  l'art. 7, comma 3, della sopra citata legge n. 665/1996, che
dispone che la tassa istituita con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 maggio 1989, n. 160,
costituisce una tariffa;
  Vista  la  legge  20 dicembre  1995, n. 575, concernente l'adesione
della    Repubblica    italiana   alla   convenzione   internazionale
(Eurocontrol)  firmata  a  Bruxelles  il 13 dicembre 1960, e gli atti
internazionali successivi;
  Visto l'art. 1 del decreto interministeriale n. 83-T del 20 ottobre
1998, registrato alla Corte dei conti in data 17 marzo 1999, registro
n.  01,  foglio  n.  144,  inerente  all'accordo con l'Organizzazione
europea  per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), allo
scopo  di  affidare  alla stessa entro il 1° gennaio 1999 il calcolo,
l'imputazione  e  la  riscossione delle tariffe di terminale previste
dalla legislazione nazionale;
  Visto  l'art. 2, del precitato decreto n. 83-T del 20 ottobre 1998,
che  prevede  che  la  tariffa  di  terminale  sia applicata in unica
soluzione   ai  voli  nazionali  ed  internazionali  in  partenza  da
aeroporti civili e militari aperti al traffico civile;
  Considerato  che, ai sensi dell'art. 5, punto 4), del decreto-legge
4 marzo  1989,  n.  77,  convertito  nella legge n. 160/1989, occorre
determinare  il  coefficiente  unitario  di  tassazione di terminale,
dividendo  il  costo  che l'Ente nazionale di assistenza al volo (ora
Enav S.p.a.) prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi
di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si
sviluppa   singolarmente  un  traffico  in  unita'  di  servizio  non
inferiore all'1,5%, del totale delle unita' di servizio fornite dalla
Societa'  sull'intera  rete  aeroportuale, per il numero totale delle
unita' di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;
  Considerato  che,  ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge
4 marzo  1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, deve essere
assicurata  la  copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza
di terminale:
  Considerato  che, ai sensi dell'art. 5, punto 5), del decreto-legge
n.  77/1989,  convertito  nella  legge  n.  160/1989, per i soli voli
nazionali,  la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del
50%;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, successive
modificazioni;
  Vista   la   delibera   n.   154/COM,   adottata   dal  Commissario
dell'E.N.A.V.  nella  seduta del 28 dicembre 2000 con la quale l'Ente
nazionale di assistenza al volo e' trasformato in societa' per azioni
dal 1° gennaio 2001;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001,
recante l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario
di  Stato  presso  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
on.  Mario  Tassone,  a  seguito della delega di particolari funzioni
conferitagli dal Ministro, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge
n. 400 del 23 agosto 1988;
  Vista  la  nota n. AU/2963 dell'Enav S.p.a. datata 2 dicembre 2002,
con   la  quale  e'  stata  proposta,  tra  l'altro,  la  misura  del
coefficiente  unitario  di  tariffazione  di  terminale  (C.T.T.) per
l'anno 2003, nella misura di Euro 3,36;
  Preso  atto  che  il  NARS  nella  seduta del 21 febbraio 2003, con
parere  n.  2/03,  ha  inteso  sospendere la decisione in ordine alla
determinazione   delle   tariffe  in  rotta  ed  in  terminale  2003,
subordinandone  l'approvazione  all'adempimento,  da  parte dell'Enav
S.p.a.,  entro  il  termine  del 30 giugno 2003, di alcune condizioni
richiamate  anche  dal  disposto dell'art. 6 del vigente contratto di
servizio;
  Viste le note numeri 993 e 2041 della D.G. per la navigazione aerea
datate  rispettivamente  27 marzo 2003 e 30 giugno 2003, con le quali
e'  stato  chiesto  all'Enav  S.p.a.  di adeguarsi alle richieste del
NARS;
  Sentito   il   Ministero   della  difesa  che  ha  espresso  parere
favorevole,  con  nota  n.  8/23191/D.XI.89  del-l'8 maggio  2003, in
merito alle tariffe di terminale per l'anno 2003;
  Vista  la  nota  n.  AD/915 dell'Enav S.p.a. datata 7 luglio 2003 e
relativi  allegati,  con  cui  la societa' ha inteso ottemperare alla
richiesta avanzata dal NARS;
  Vista altresi', la nota n. 2131 datata 16 luglio 2003, con la quale
il  Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo,
nel  rilevare  che  quanto  inviato  dalla  societa'  non  rispondeva
pienamente alle richieste formulate in sede NARS, invitava nuovamente
l'Enav S.p.a. a trasmettere gli elaborati tecnici richiesti;
  Vista  la  successiva  nota  AD/1036 dell'Enav S.p.a. del 28 luglio
2003,  con  la  quale  la Societa', nel confermare il contenuto della
citata  nota  n.  AD/915  del 7 luglio 2003, ha prodotto un elaborato
tecnico  sui  criteri  per l'adeguamento delle metodologie di calcolo
delle tariffe di rotta e di terminale;
  Preso  atto  che  il  NARS  nella seduta dell'11 novembre 2003, con
parere n. 15/03, ha ritenuto di non condividere la rinnovata proposta
tariffaria  dell'Enav S.p.a. per il 2003 in quanto non soddisfacente,
precisamente ed esaustivamente, le condizioni poste dal citato parere
n. 2/03;
  Visto  il foglio n. 129104 in data 3 novembre 2003, con il quale il
Ministero    dell'economia    e    delle    finanze   ha   comunicato
l'impossibilita' di procedere all'approvazione della tariffa in esame
in  deroga  alle  disposizioni previste dall'art. 6, ultimo comma del
vigente contratto di servizio;
  Accertato  che  nel  corso  del  2003,  in assenza di decretazione,
l'Enav S.p.a. ha applicato per il C.T.T. un valore pari ad Euro 3,14,
dando  in  questo applicazione al disposto della legge 5 maggio 1989,
n.  160,  art.  5,  comma  9,  e  quindi  accantonando  la precedente
proposta, pari a Euro 3,36;
  Considerato  altresi',  che  il NARS con il su richiamato parere n.
15/03,  ha  sottolineato  l'esigenza  di  un  sollecito  avvio  della
procedura  finalizzata all'approvazione delle tariffe C.U.T. e C.T.T.
per l'anno 2004, ribadendo, con riferimento a tale anno, le richieste
in ordine alla predisposizione di alcuni documenti gia' richiesti con
proprio parere n. 2/03;
  Considerato  che  per  l'anno  2004,  in base ai dati forniti dalla
societa' il costo complessivo dei servizi di terminale e' previsto in
Euro 96.804.862,53;
  Considerato  che  il numero complessivo delle unita' di servizio di
terminale,  previste  dall'Enav  S.p.a. per l'anno 2004, e' pari a n.
32.561.304;
  Vista la nota n. AD/1512 dell'Enav S.p.a. datata 17 novembre 2003 e
relativa  relazione  allegata,  con la quale la societa' ha proposto,
tra  l'altro,  la misura del coefficiente unitario di tariffazione di
terminale per l'anno 2004, pari a Euro 2,97;
  Vista  la comunicazione n. AV/COGEST/1376 del 26 novembre 2003, con
la  quale  l'Enav S.p.a. ha fornito informazioni aggiuntive in ordine
alle tariffe 2004;
  Preso  atto  della  raccomandazione  n.  4/03  del NARS, con cui il
Nucleo  di consulenza, facendo seguito a precedenti richieste (Pareri
Nars  2/03  e  15/03),  ha  espresso  alcune  valutazioni e formulato
raccomandazioni sulla materia in rassegna, richiedendo documentazione
integrativa e chiarimenti in merito alla situazione determinatasi con
la  costituzione  e l'utilizzo del Fondo per la stabilizzazione delle
tariffe;
  Considerato  altresi', che con la suddetta raccomandazione, il NARS
ha  proposto, tra l'altro, che sia adottato per il C.T.T., nelle more
di  tale approvazione, il prelievo, in via provvisoria, della tariffa
secondo  il valore riportato nell'ultima proposta Enav S.p.a. e cioe'
2,97 euro;
  Vista  la  nota n. DGNA003/0055 della D.G. per la navigazione aerea
datata 8 gennaio 2004, con cui si invitava la Societa' ad ottemperare
alle richieste formulate dal NARS;
  Vista  la nota n. 0013138 del 9 febbraio 2004, con cui il Ministero
dell'economia  e delle finanze, nel ribadire le considerazioni svolte
dal  NARS  nella  summenzionata  raccomandazione,  ha  ritenuto,  tra
l'altro, che per il C.T.T. possa essere accolta la proposta formulata
dall'Enav S.p.a., pari ad Euro 2,97, per l'anno 2004;
  Sentito  il  Ministero  della  difesa  che  ha  espresso  parere di
concordanza, con foglio prot. n. 8/11713/D.XI.89 del 3 marzo 2004, in
merito alle tariffe di terminale per l'anno 2004;
  Accertato  che l'Enav S.p.a., nell'anno in corso, sta applicando la
tariffa di terminale gia' proposta, pari ad Euro 2,97;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   approvato,   a   consuntivo,   il   coefficiente  unitario  di
tariffazione di terminale (C.T.T.) applicato nell'anno 2003, ai sensi
del  disposto  dell'art.  5,  comma  9 della legge n. 160/1989, per i
servizi  di  assistenza  in  terminale  ai voli internazionali, nella
misura   di  Euro 3,14,  commisurata  al  100%  del  costo  sostenuto
dall'Enav S.p.a. per tale tipo di traffico.