IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l'art.
75, comma 6;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
  Visto  l'art.  1  del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344,
che  ha  modificato  l'art.  48  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diventato, per gli effetti, art.
51;
  Visto   il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
successivamente modificato, integrato e sostituito;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
dell'11 dicembre 2003;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Ai  fini  della  determinazione  in denaro della componente del
reddito  da  lavoro  dipendente  percepita sotto fonna di concessione
gratuita  di  viaggio  dei  dipendenti  del settore ferroviario, ed a
parziale modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti    richiamato    in   preambolo,   si   applica   l'importo
corrispondente  all'introito  medio  per passeggero chilometro pari a
Euro  0,047  come  desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e
dei  trasporti  riferito  all'anno  2002,  per  una percorrenza media
convenzionale di 2.600 chilometri.
  2.  Il  presente  decreto  ha  vigore,  dopo la pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  con riferimento al
periodo  di  imposta successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
    Roma, 26 ottobre 2004
                                                 Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2004,
Ufficio   controllo   atti   Ministeri  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, registro n. 8, foglio n. 311