IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunita' europea dalla persona sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti dal citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione; Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115); Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni; Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115; Accertato che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata da documentata esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115); Decreta: 1. Il titolo di formazione cosi' composto: diploma istruzione superiore «Licencie' en philologie romane» conseguito in data 1° luglio 1994 presso l'Universite' Catholique de Louvain; abilitazione all'insegnamento «Agrege' de l'enseignement secondarie superieur» conseguito in data 1° luglio 1994 presso l'Universite' Catholique del Louvain da Vannicelli Andrea, cittadino italiano, nato a Roma l'11 agosto 1971, e' ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente dell'istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «lingua straniera», francese; 46/A «lingue e civilta' straniere», francese. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 21 gennaio 2005 Il direttore generale: Criscuoli