IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
attuazione  della  direttiva  98/83/CE  relativa  alla qualita' delle
acque   destinate   al  consumo  umano,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del
3 marzo 2001;
  Visti  i  decreti  interministeriali  23 dicembre 2003 del Ministro
della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  concernente  le  deroghe  alle  caratteristiche  di
qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo  umano  per le regioni
Campania,  Emilia-Romagna,  Lombardia,  Sicilia, Toscana, Puglia e le
province autonome di Bolzano e Trento;
  Visti i decreti interministeriali 13 agosto 2004 del Ministro della
salute  di  concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  concernente  le deroghe alle caratteristiche di qualita'
delle  acque  destinate  al  consumo  umano  per le regioni Piemonte,
Sardegna e Marche;
  Viste le normativate richieste delle regioni e province autonome;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 14 dicembre 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  regioni  e  province  autonome che entro il 31 gennaio 2005
abbiano  fatto  o facciano regolare e motivata richiesta al Ministero
della  salute  ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio,
possono  stabilire  il  rinnovo  delle deroghe ai valori di parametro
fissati  nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio
2001,  n.  31,  gia' concesse per i parametri Boro, Arsenico, Fluoro,
Vanadio,  Selenio,  Nichel,  Cloriti  e Trialometani entro i seguenti
Valori Massimi Ammissibili (VMA):
    Boro 3 mg/l;
    Arsenico 50 (micro)g/l;
    Fluoro 2,5 mg/l;
    Vanadio 160 (micro)g/l;
    Selenio 20 (micro)g//l;
    Nichel 50 (micro)g/l;
    Cloriti 1,3 mg/l;
    Trialometani 80 (micro)g/l.
  2. I suddetti VMA possono essere concessi fino al 31 dicembre 2005.
  3.  Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte
di evidenze scientifiche piu' conservative.
  4.  Sono  escluse  dai  procedimenti  di  deroga  e  sono  comunque
obbligate   al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle
Autorita'   regionali  e  provinciali  la  valutazione  di  ulteriori
esclusioni e/o limitazioni temporali.
  5.  Le regioni e province autonome che si avvarranno della facolta'
di  deroga  dovranno  presentare,  entro  il  30 settembre  2005, una
documentazione completa e dettagliata relativamente:
    a) allo  stato  di avanzamento degli interventi posti in atto per
rientrare nei limiti richiesti dalla normativa vigente;
    b) ai   provvedimenti   per   la   copertura   finanziaria  degli
interventi;
    c) alle  analisi  effettuate nel periodo settembre 2004-settembre
2005 relative ai parametri per i quali e' stata richiesta la deroga;
    d) ai  provvedimenti  di risanamento ambientale gia' realizzati e
quelli  in programmazione nel caso in cui la deroga sia richiesta per
motivi collegati alla situazione ambientale;
    e) alle  attivita'  realizzate  ai  fini  dell'informazione  alla
popolazione  interessata  dal  problema, in attuazione al disposto di
cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11,
specifico   riferimento   all'uso  razionale  di  eventuali  prodotti
integratori.