IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei  vini  «Pomino»  ed  e'  stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista   la   domanda   presentata   dall'Unione  provinciale  degli
agricoltori   di   Firenze,   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Pomino»  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 25 febbraio 1983;
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  sulla sopra indicata domanda e sulla
proposta  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine   controllata   «Pomino»   formulati   dal  Comitato  stesso,
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 244 del
16 settembre 2004;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Pomino»,  ed all'approvazione del relativo disciplinare
di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra
citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  «Pomino»,  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 25 febbraio 1983, e' sostituito per intero dal testo
annesso  al  presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2005.