IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Taranto
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  l'Autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il
potere  di  disporre  lo  scioglimento di societa' cooperative che si
trovano    nelle    condizioni    indicate    nel    suddetto    art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   Autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  che  ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo
svolgimento  delle funzioni in materia di societa' cooperative datata
30 novembre 2001;
  Visto  il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della
cooperazione del 6 marzo 1996;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di procedure di
scioglimento per atto dell'Autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003,  recante  i  limiti  entro i quali poter disporre lo
scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari
liquidatori;
  Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  eseguiti nei
confronti  della  societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui
risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal
predetto art. 2545-septiesdecies e precisamente:
    per  due  anni  consecutivi  non  ha depositato al registro delle
imprese,  atteso  che  l'ultimo bilancio al 31 dicembre 1999 e' stato
depositato in data 21 giugno 2000;
  Visto  il  parere  di massima espresso dal Comitato centrale per le
cooperative  presso  il  Ministero  delle attivita' produttive di cui
all'art.  18  della  legge  17 febbraio  1971, n. 127, espresso nella
seduta del 1° ottobre 2003;
  Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla
pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del
16 dicembre 2004;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «Il Gabbiano Soc. coop. sociale a r.l.»,
con  sede  legale  in  Taranto,  posizione  B.U.S.C.  n. 2456/276643,
costituita  per  rogito  notaio  dott.  Perroni Carlo di Roma in data
11 ottobre  1996, repertorio n. 4805, raccolta n. 990, codice fiscale
n.   02117870739,   omologato   dal  tribunale  di  Taranto  in  data
13 dicembre  1996, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art.
2545-septiesdececies  del codice civile, senza nomina del commissario
liquidatore.
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso ricorso al T.A.R. entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.
    Taranto, 7 febbraio 2005
                                  Il direttore provinciale: Marseglia