IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche; Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106; Visto l'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione del Governo; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, contenente modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica italiana; Considerato il processo di revisione del Regolamento sanitario internazionale, che non prevedera' piu' un elenco di malattie quarantenarie propriamente dette nei cui confronti applicare specifiche misure di profilassi bensi' una sorveglianza di tipo sindromico su patologie infettive o eventi che abbiano il potenziale per la diffusione internazionale e possano rappresentare una minaccia per la sanita' pubblica a livello nazionale ed internazionale; Considerate le attuali conoscenze riguardo l'epidemiologia e la prevenzione dell'infezione colerica; Ritenuto di dovere pertanto abrogare la propria ordinanza emanata in data 7 marzo 2003; Ordina: Art. 1. L'ordinanza ministeriale 7 marzo 2003, concernente il mantenimento e la revoca di misure profilattiche contro il colera e' revocata con decorrenza immediata.