IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
  Visto  il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il
25 luglio  1969,  modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio
1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;
  Visto  l'art.  112, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.   112,   riguardante   il   conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  alle  regioni  ed  agli enti locali in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista   la   legge  3 agosto  2001,  n.  317,  di  conversione  del
decreto-legge  12 giugno  2001,  n.  217,  recante  modificazioni  al
decreto   legislativo   30 luglio   1999,   n.  300,  in  materia  di
organizzazione del Governo;
  Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3, contenente
modifiche  al  titolo  V della parte seconda della Costituzione della
Repubblica italiana;
  Considerato  il  processo  di  revisione  del Regolamento sanitario
internazionale,  che  non  prevedera'  piu'  un  elenco  di  malattie
quarantenarie   propriamente   dette   nei  cui  confronti  applicare
specifiche  misure  di  profilassi  bensi'  una  sorveglianza di tipo
sindromico  su patologie infettive o eventi che abbiano il potenziale
per la diffusione internazionale e possano rappresentare una minaccia
per la sanita' pubblica a livello nazionale ed internazionale;
  Considerate  le  attuali  conoscenze  riguardo l'epidemiologia e la
prevenzione dell'infezione colerica;
  Ritenuto  di  dovere pertanto abrogare la propria ordinanza emanata
in data 7 marzo 2003;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  L'ordinanza  ministeriale 7 marzo 2003, concernente il mantenimento
e  la revoca di misure profilattiche contro il colera e' revocata con
decorrenza immediata.