L'AUTORITA'
  Nella sua riunione di consiglio del 10 febbraio 2005;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante: «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della
RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 marzo 1994,
recante  «Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste
e  delle  telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.
per  la  concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione
circolare  di  programmi  sonori  e televisivi sull'intero territorio
nazionale»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana, n. 188 del 12 agosto 1994;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003,
recante  «Approvazione  del  contratto  di  servizio tra il Ministero
delle  comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il
triennio   2003-2005»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, n. 59 del 12 marzo 2003;
  Vista  la  raccomandazione  della Commissione europea dell'8 aprile
1998, n. 322, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle
telecomunicazioni,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Comunita' europea L 141 del 13 maggio 1998;
  Vista   la   comunicazione   della   Commissione  europea  relativa
all'applicazione  delle  norme  sugli  aiuti  di  Stato  al  servizio
pubblico   di   radiodiffusione  (2001/C  320/04),  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'  europea  C 320 del 15 novembre
2001;
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione europea del 15 ottobre
2003    sulle    misure    (attuate   dall'Italia)   in   favore   di
RAI-Radiotelevisione   italiana  S.p.a.,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Comunita'  europea  L 119  del  23 aprile 2004 e la
lettera della Commissione europea del 31 agosto 2004 (D/56267) con la
quale   si   e'   constatata   l'accettazione   integrale   da  parte
dell'Autorita'  italiana  delle  misure  indicate  nella  lettera  ex
articolo 71   del   regolamento  n.  659/99  relative  al  canone  di
abbonamento RAI;
  Considerato  che  l'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n.
112,  prevede  che  la  societa' concessionaria del servizio pubblico
generale   radiotelevisivo   predisponga  il  bilancio  di  esercizio
indicando in una contabilita' separata i ricavi derivanti dal gettito
del  canone  e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la
fornitura  del  suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
  Considerato che tale separazione e' finalizzata alla determinazione
del    costo    di   fornitura   del   servizio   pubblico   generale
radiotelevisivo,  coperto  dal  canone di abbonamento di cui al regio
decreto-legge  21 febbraio  1938,  n.  246,  convertito  dalla  legge
4 giugno  1938,  n.  880, e successive modificazioni, e ad assicurare
che  il  contributo  pubblico percepito dalla societa' concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone
di  abbonamento  alla radiotelevisione, sia utilizzato esclusivamente
ai  fini  dell'adempimento  dei compiti di servizio pubblico generale
affidati alla stessa;
  Considerato  che  l'imputazione  o  l'attribuzione  dei  costi deve
avvenire  in  conformita'  a  quanto stabilito dall'art. 18, comma 1,
della  legge  3 maggio 2004, n. 112, ovvero sulla base di principi di
contabilita'    applicati   in   modo   coerente   e   obiettivamente
giustificati;
  Considerata la necessita' di stabilire e pubblicare preventivamente
modalita'  di  attuazione  dell'art.  18,  commi  1  e 2, della legge
3 maggio  2004,  n.  112,  anche  al  fine  di evidenziare i principi
fondamentali della separazione contabile che devono essere rispettati
ai  fini della successiva approvazione dello schema della separazione
contabile stessa;
  Udita  la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                   Schema di contabilita' separata
  1.  La  societa'  RAI-Radiotelevisione  italiana  (di  seguito RAI)
predispone  uno  schema  di  contabilita'  separata  relativamente al
servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo,  in  conformita' con i
principi  contabili  nazionali ed internazionali, tenendo in conto la
metodologia    della    contabilita'    analitica   enunciata   nella
raccomandazione    della    Commissione    98/322/CE    (di   seguito
raccomandazione)  e  sue successive modificazioni ed integrazioni. Lo
schema    di    separazione   contabile   prevede   l'imputazione   o
l'attribuzione  dei  costi  sulla  base  di principi di contabilita',
applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati, e definisce
con  chiarezza  i  principi  di  contabilita'  analitica  secondo cui
vengono   tenuti   conti  separati.  In  particolare  la  separazione
contabile deve avvenire nel rispetto del principio di causalita' come
definito nella raccomandazione.
  2.  Lo  schema  predisposto  e'  idoneo ad evidenziare le attivita'
aziendali in tre distinti aggregati contabili:
    a) aggregato  di servizio pubblico al quale vengono attribuite le
voci  dei  costi e dei ricavi relative alle attivita' di produzione e
programmazione  riconducibili  al  servizio  pubblico  secondo quanto
previsto dalla legge n. 112/2004;
    b) aggregato  commerciale al quale vengono attribuite le voci dei
costi   e   dei   ricavi   relative  alle  attivita'  di  produzione,
programmazione e vendita con finalita' commerciali;
    c) aggregato  servizi tecnici al quale vengono attribuite le voci
dei  costi  e  dei  ricavi  relative  alle  attivita'  strumentali di
supporto e trasmissione finalizzate alla realizzazione, conservazione
e messa in onda dei programmi.
  3.  La  valorizzazione  dei  cespiti  e  l'attribuzione  dei  costi
congiunti  e comuni ai tre aggregati avviene secondo il principio dei
costi storici pienamente allocati (HCA-FDC).
  4.  Ai  fini  della  corretta  separazione fra i tre aggregati, gli
scambi fra i diversi aggregati dovranno essere evidenziati attraverso
un idoneo sistema di «transfer charges» (prezzi di trasferimento). In
particolare   dovranno   essere  separatamente  evidenziati  i  costi
generati  dall'utilizzo  dei  servizi tecnici da parte dell'aggregato
commerciale  e  da  quello di servizio pubblico. Qualora i vincoli di
legge  comportino  un  mancato  ricavo  da  attribuirsi all'aggregato
commerciale,  il  meccanismo  dei transfer charges dovra' evidenziare
l'onere  corrispondente nell'aggregato di servizio pubblico. I prezzi
di  trasferimento  dovranno tener conto di una equa remunerazione del
capitale    impiegato    secondo    i    principi   contabili   della
raccomandazione.
  5.  La  RAI  e'  tenuta  ad  inviare  all'Autorita'  lo  schema  di
contabilita'  separata  entro  30  giorni dalla data di pubblicazione
della  presente  delibera  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.