IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto l'art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da adottare previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 4 febbraio 2005, con rep. n. 69; Determina: Art. 1. Modalita' di aggiornamento del valore medio di mercato 1. Per la selezione delle microzone interessate dalla revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il valore medio di mercato per microzona, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e' aggiornato utilizzando i valori dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, di cui al successivo comma 3, riferiti al secondo semestre 2004. 2. L'aggiornamento del valore medio di mercato suddetto si effettua calcolando: a) il valore centrale dell'intervallo dei valori indicati nell'osservatorio, con riferimento alla tipologia immobiliare omogenea a quella del valore medio di mercato individuato ai sensi del citato regolamento ed alla zona territoriale dell'osservatorio corrispondente alla microzona comunale; b) la media dei relativi valori centrali, qualora ad una microzona corrispondano due o piu' zone territoriali dell'osservatorio. 3. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio mettono a disposizione, su richiesta del comune, valori medi di mercato delle microzone determinati in base al comma 2, oppure i valori contenuti nella banca dati dell'osservatorio del mercato immobiliare relativi al secondo semestre 2004.