IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  Visto  l'art.  1,  comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  ha  previsto  l'emanazione  di  un  provvedimento  del direttore
dell'Agenzia   del  territorio  da  adottare  previa  intesa  con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
  Vista  l'intesa  sancita dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali nella seduta del 4 febbraio 2005, con rep. n. 69;
                             Determina:
                               Art. 1.
       Modalita' di aggiornamento del valore medio di mercato
  1.  Per  la  selezione  delle microzone interessate dalla revisione
parziale  del  classamento,  prevista  dall'art.  1, comma 335, della
legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  il  valore  medio di mercato per
microzona, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 marzo  1998,  n. 138, e' aggiornato
utilizzando   i  valori  dell'osservatorio  del  mercato  immobiliare
dell'Agenzia  del  territorio, di cui al successivo comma 3, riferiti
al secondo semestre 2004.
  2. L'aggiornamento del valore medio di mercato suddetto si effettua
calcolando:
    a) il   valore   centrale  dell'intervallo  dei  valori  indicati
nell'osservatorio,   con   riferimento   alla  tipologia  immobiliare
omogenea  a  quella  del valore medio di mercato individuato ai sensi
del  citato  regolamento  ed alla zona territoriale dell'osservatorio
corrispondente alla microzona comunale;
    b) la   media  dei  relativi  valori  centrali,  qualora  ad  una
microzona    corrispondano    due    o    piu'    zone   territoriali
dell'osservatorio.
  3.  Gli  uffici  provinciali  dell'Agenzia del territorio mettono a
disposizione,  su  richiesta del comune, valori medi di mercato delle
microzone  determinati  in base al comma 2, oppure i valori contenuti
nella  banca  dati dell'osservatorio del mercato immobiliare relativi
al secondo semestre 2004.