IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assicurare
interventi connessi all'ambiente  e  alla  viabilita',  nonche'  alla
tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2005; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'interno  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze di  tutela
ambientale con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere
dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si
provvede alla ripartizione tra le unita' previsionali di  base  degli
stati di previsione delle amministrazioni interessate. 
  2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto
collettivo 2004-2007  relativo  al  settore  del  trasporto  pubblico
locale, e' autorizzata la spesa  di  260  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto  a
200 milioni di euro annui, con quota  parte  delle  maggiori  entrate
derivanti dal comma 9 e, quanto a  60  milioni  di  euro  annui,  con
riduzione  dei  trasferimenti  erariali  attribuiti   dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato a qualsiasi  titolo  assegnati  a  ciascun  ente
territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto  di  cui
al comma 3. 
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono  attribuite  con  riferimento  alla  consistenza  del
personale in servizio alla  data  del  30  novembre  2004  presso  le
aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute  dagli  enti
territoriali  per  la  corresponsione  alle  aziende  degli   importi
assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno. 
  4.  Nelle  more  della  stipulazione  del  contratto  di  programma
2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze  per  quanto
attiene  gli  aspetti  finanziari,  e  Anas  S.p.A.,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  corrispondere  alla
Anas S.p.A., in relazione agli  obblighi  di  servizio  pubblico  nel
settore stradale  previsti  dalla  convenzione  di  concessione,  una
anticipazione a valere sulle somme iscritte  nel  conto  dei  residui
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005,  per  complessivi  650  milioni  di  euro,  di  cui,
rispettivamente, per l'ammontare di 450 milioni di  euro  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.1.2.45 e per  l'ammontare  di  200
milioni  di  euro  nell'ambito  dell'unita'  previsionale   di   base
3.2.3.48. 
  5. Per assicurare il rispetto degli  obblighi  finanziari  connessi
alla  gestione  di  altri  servizi   pubblici   gestiti   in   regime
convenzionale, a decorrere dal 2005 e' autorizzata  la  spesa  di  20
milioni di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente
comma. 
  6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento  di  elevati
standard di ordine  pubblico,  sicurezza  e  tutela  dell'incolumita'
pubblica,  nell'ambito  delle  finalita'  di   cui   al   comma   548
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005
e' autorizzata la spesa  complessiva  di  100  milioni  di  euro  per
l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  compresa  l'Arma  dei
carabinieri e le altre forze messe  a  disposizione  dalle  autorita'
provinciali di pubblica sicurezza,  e  per  il  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della citata  legge
n. 311 del 2004.  Per  le  esigenze  correnti  di  funzionamento  dei
servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per l'anno 2005. 
  7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del  Corpo
della guardia di finanza, nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire, con
una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di  euro.  Con  decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche  con
evidenze informatiche, all'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei  conti,  si
provvede alla ripartizione del fondo tra le  unita'  previsionali  di
base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia
di finanza. 
  8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, e' abrogato. 
  9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come  carburante  di
cui all'allegato I del testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e  successive  modificazioni,  sono  aumentate,
rispettivamente, a euro 564  ed  a  euro  413  per  mille  litri.  Le
maggiori entrate  rivenienti  dall'aumento  dell'aliquota  di  accisa
riscossa nei territori delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono  riservate  allo  Stato
per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di
cui al comma 2. Non  trova  applicazione  l'articolo  1,  comma  154,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.  662.  A  decorrere
dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in  vigore  del
presente  decreto,  il  gasolio  usato  come  combustibile   per   il
riscaldamento, indipendentemente dal tenore  di  zolfo,  deve  essere
denaturato secondo la formula e le modalita' stabilite dalla  Agenzia
delle dogane. 
  10. Per i soggetti  di  cui  all'articolo  5,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior  onere
conseguente  alle  disposizioni  di  cui   al   comma   9,   relative
all'incremento dell'accisa sul  gasolio  usato  come  carburante,  e'
rimborsato, anche mediante la compensazione di  cui  all'articolo  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni,   a   seguito   della   presentazione   di    apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo
le modalita' e con  gli  effetti  previsti  dal  regolamento  recante
disciplina dell'agevolazione fiscale  a  favore  degli  esercenti  le
attivita' di trasporto merci,  emanato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica  9  giugno  2000,  n.  277.  Tali  effetti  rilevano
altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo  I  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, e' autorizzata  la
spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  ad  eccezione  dei
commi 2 e 4, pari a euro  150.000.000  per  l'anno  2005  ed  a  euro
248.070.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le  maggiori
entrate derivanti dal comma 9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 22/02/2005,  n.
43 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.