IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  Regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del
12 giugno  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  «Asiago»,  ai  sensi  dell'art.  17  del  predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  la proposta di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione  di origine protetta «Asiago» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2003;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 luglio  2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre
2003  con  il  quale  e'  stata accordata la protezione transitoria a
livello  nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Asiago»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29 aprile  2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 126 del 31 maggio
2004 con il quale e' stato autorizzato l'organismo di controllo «CSAQ
-  Certificazioni  Srl»  ad  effettuare  i controlli sulla protezione
transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  modifica  del
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Asiago»;
  Considerato  che il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago ha
integrato  la  richiesta di modifica con ulteriori elementi che senza
incidere   sulla   modifica   del  disciplinare  di  produzione  gia'
richiesta,  servono a fornire maggiore evidenza delle caratteristiche
di produzione al consumatore;
  Vista la nota protocollo n. 60251 del 18 gennaio 2005, con la quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, ritenendo che
l'integrazione  di  cui  sopra,  meriti  accoglimento,  ha notificato
all'organismo   comunitario   competente   la   nuova   stesura   del
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Asiago»;
  Ritenuto   di   dover   modificare  l'art.  1  del  citato  decreto
ministeriale 29 aprile 2004.
                              Decreta:

                           Articolo unico

  L'art.  1 del decreto ministeriale 29 aprile 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 126 del 31 maggio
2004 viene cosi' modificato:
    1.  E'  accordata  la  protezione  a titolo transitorio a livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,  alla  modifica  del  disciplinare  di produzione denominazione
della denominazione di origine protetta «Asiago».
    2. La modifica del disciplinare di produzione denominazione della
denominazione  di  origine protetta «Asiago» e' riservata al prodotto
ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare di produzione allegato al
presente decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 gennaio 2005
                                         Il direttore generale: Abate