IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Asiago», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2003; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2003 con il quale e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago»; Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2004 con il quale e' stato autorizzato l'organismo di controllo «CSAQ - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago»; Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago ha integrato la richiesta di modifica con ulteriori elementi che senza incidere sulla modifica del disciplinare di produzione gia' richiesta, servono a fornire maggiore evidenza delle caratteristiche di produzione al consumatore; Vista la nota protocollo n. 60251 del 18 gennaio 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che l'integrazione di cui sopra, meriti accoglimento, ha notificato all'organismo comunitario competente la nuova stesura del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago»; Ritenuto di dover modificare l'art. 1 del citato decreto ministeriale 29 aprile 2004. Decreta: Articolo unico L'art. 1 del decreto ministeriale 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2004 viene cosi' modificato: 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica del disciplinare di produzione denominazione della denominazione di origine protetta «Asiago». 2. La modifica del disciplinare di produzione denominazione della denominazione di origine protetta «Asiago» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 gennaio 2005 Il direttore generale: Abate