IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle
norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995,  n.  17  (S.O.  Gazzetta  Ufficiale  n. 145 del 23 giugno 1995)
concernenti  «Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato   dal   successivo  decreto  del  28 luglio  2004  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Visti  i  decreti  con  i  quali  sono  stati registrati i prodotti
fitosanitari denominati Folicur Se registrato al n. 10753, Folicur Wg
registrato  al  n. 8498, Horizon registrato al n. 9713, contenenti la
sostanza  attiva  tebuconazolo, a nome dell'Impresa Bayer CropScience
S.r.l.,  con  sede  legale in Milano, viale Certosa 130, preparati in
stabilimenti gia' autorizzati;
  Vista  la  domanda  presentata in data 7 novembre 2003 e successivi
aggiornamenti  di  cui l'ultimo in data 11 novembre 2004 dall'impresa
medesima,  diretta  ad  ottenere  la  modifica  dei limiti massimi di
residui   della  sostanza  attiva  tebuconazolo  su  alcuni  prodotti
ortofrutticoli  e  la  modifica  degli  intervalli  di  sicurezza dei
prodotti fitosanitari sopraccitati sui cereali;
  Visto  il  parere  favorevole espresso in data 28 aprile 2004 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995, n. 194, relativo alle nuove condizioni di impiego per
la sostanza attiva tebuconazolo;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  E'  autorizzata la modifica del testo delle etichette relativamente
agli    intervalli    di   sicurezza,   dei   prodotti   fitosanitari
sottoelencati,  registrati con decreto al numero e alla data a fianco
indicati,  a  nome  dell'impresa  Bayer  CropScience S.r.l., con sede
legale  in  Milano,  viale  Certosa 130, preparati in stabilimenti di
produzione gia' autorizzati:

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  Nome prodotto  |  Sostanza attiva  |  Nr. reg.  |    Data reg.
=====================================================================
FOLICUR SE       |Tebuconazolo       |10753       |19 marzo 2001
FOLICUR WG       |Tebuconazolo       |8498        |30 marzo 1994
HORIZON          |Tebuconazolo       |9713        |29 luglio 1998

  Le  scorte  giacenti  potranno essere utilizzate per un periodo non
superiore a dodici mesi dalla data del presente decreto.
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del  presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 gennaio 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli