IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Vista   la  direttiva  2001/96/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   del   4  dicembre  2001  recante  requisiti  e  procedure
armonizzate  per  la  sicurezza  delle operazioni di carico e scarico
delle navi portarinfuse;
  Visto l'art. 12 della direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio  del  5  novembre 2002, che ha modificato la direttiva
2001/96/CE;
  Visto  il  regio  decreto  30  marzo 1942, n. 327, con cui e' stato
approvato il codice della navigazione;
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
  Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1. Il presente decreto ha l'obiettivo di assicurare la circolazione
fra  gestori dei terminali e comandanti delle navi portarinfuse delle
informazioni   necessarie   a  ridurre  i  rischi  di  sollecitazioni
eccessive  o  di danni materiali alla struttura della nave durante le
operazioni  di  carico  e  scarico al fine di migliorare la sicurezza
della nave stessa.
  2.  Il  presente  decreto  si applica a tutte le navi portarinfuse,
indipendentemente  dalla  bandiera, nonche' ai terminali presenti sul
territorio nazionale presso i quali le medesime effettuano operazioni
di carico o scarico di rinfuse solide.
  3.  Fatte salve le disposizioni della regola VI/7 della convenzione
SOLAS  del  1974  il  presente  decreto  non si applica agli impianti
utilizzati solo in circostanze eccezionali per il carico e lo scarico
delle  rinfuse solide o da navi portarinfuse, ne' qualora il carico o
lo  scarico  vengano  effettuati  esclusivamente  con le attrezzature
della nave portarinfuse.