IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Oneto Rodolfo Silvio, nato il 23 gennaio
1962  a  Buenos  Aires  (Argentina),  cittadino  italiano, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale   conseguito   in  Argentina  di  «Ingeniero  Agronomo,
orientacion Produccion Agropecuaria» conseguito presso l'«Universidad
de Buenos Aires» il 20 novembre 1990 e rilasciato il 25 marzo 1991 ai
fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della  professione  di
«dottore agronomo e dottore forestale»;
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo
Profesional  de Ingenieri±a Agronomica» di Buenos Aires dal 13 maggio
1991;
  Ritenuto  che  il  sig.  Oneto  Rodolfo Silvio abbia una formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di «dottore agronomo e forestale», come risulta dai
certificati  prodotti, per cui non appare necessario applicare misure
compensative;
  Viste  le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella
seduta del 27 gennaio 2005;
  Visto  il  conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale
dei  dottori  agronomi e dei dottori forestali espresso nella nota in
atti datata 14 gennaio 2005;
                              Decreta:

  Al  sig.  Oneto  Rodolfo  Silvio,  nato il 23 gennaio 1962 a Buenos
Aires  (Argentina),  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  dei «Dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A -
e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 8 febbraio 2005
                                          Il direttore generale: Mele