IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  211, recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/20/CE  relativa all'applicazione
della  buona  pratica  clinica  nell'esecuzione della sperimentazione
clinica dei medicinali per uso clinico;
  Visto  in  particolare  l'art.  20,  comma 4 del richiamato decreto
legislativo  24 giugno 2003, n. 211, il quale prevede che con decreto
del  Ministro  della  salute  possono  essere stabilite, nel rispetto
delle  direttive  e raccomandazioni dell'Unione europea, condizioni e
prescrizioni  di  carattere  generale  relative  all'esecuzione delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali;
  Visto  il considerando n. 14 della direttiva 2001/20/CE che osserva
che  le  sperimentazioni  cliniche  non commerciali possono essere di
grande  utilita'  per  i  pazienti  interessati ed e' opportuno tener
conto della specificita' di dette sperimentazioni;
  Visto   il  decreto  ministeriale  15 luglio  1997  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto
1997, recante il recepimento delle linee guida dell'Unione europea di
buona   pratica  clinica  per  la  esecuzione  delle  sperimentazioni
cliniche dei medicinali;
  Vista  la  convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei
diritti    dell'uomo    e    della    dignita'    dell'essere   umano
nell'applicazione  della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il
4 aprile 1997;
  Considerato  che nell'ambito delle attivita' del Servizio sanitario
nazionale  vengono  condotte  sperimentazioni cliniche dei medicinali
che non hanno finalita' di lucro ma sono finalizzate al miglioramento
della   pratica   clinica   e   come   tali   sono  parte  integrante
dell'assistenza sanitaria;
  Considerato   altresi'   la  necessita'  di  individuare  modalita'
operative che favoriscano l'esecuzione delle medesime;
  Acquisito  il  parere  favorevole  della  Conferenza  Stato regioni
espresso nella seduta dell'11 novembre 2004;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Il presente decreto detta condizioni e prescrizioni di carattere
generale   relative  all'esecuzione  delle  sperimentazioni  cliniche
finalizzate  al  miglioramento  della  pratica  clinica  quale  parte
integrante dell'assistenza sanitaria e non a fini industriali.
  2.  Si  intende come rientrante fra le sperimentazioni del comma 1,
ogni sperimentazione che rientri nella definizione di cui all'art. 2,
comma  1,  lettera  a)  del decreto legislativo n. 211 del 2003 e che
presenti tutti i seguenti requisiti:
    a) che  il  promotore  di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del
decreto  legislativo  n.  211  del  2003,  sia  struttura  o  ente  o
istituzione pubblica o ad essa equiparata o fondazione o ente morale,
di  ricerca  e/o  sanitaria  o associazione/societa' scientifica o di
ricerca non a fini di lucro o Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico  o persona dipendente da queste strutture e che svolga il
ruolo di promotore nell'ambito dei suoi compiti istituzionali;
    b) che  il  promotore  non  sia  il proprietario del brevetto del
farmaco   in   sperimentazione   o  il  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  e che non abbia cointeressenze di tipo
economico con l'azienda produttrice del farmaco in sperimentazione;
    c) che  la  proprieta' dei dati relativi alla sperimentazione, la
sua  esecuzione  e  i suoi risultati appartengano al promotore di cui
alla  lettera a), fermo restando quanto disposto dalle norme vigenti,
relative alla pubblicazione dei dati;
    d) che la sperimentazione non sia finalizzata ne' utilizzata allo
sviluppo industriale del farmaco o comunque a fini di lucro;
    e) che  sia  finalizzata al miglioramento della pratica clinica e
riconosciuta   a   tal   fine  dal  Comitato  etico  competente  come
sperimentazione    rilevante   e,   come   tale,   parte   integrante
dell'assistenza sanitaria.