(Disposizioni   approvate   dalla   Commissione   nella   seduta  del
                          16 febbraio 2005)

LA  COMMISSIONE  PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

    a)  visti,  quanto  alla potesta' di rivolgere indirizzi generali
alla  RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1
e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
    b)  visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse
forze  politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle
pari  opportunita'  tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive,
l'art.  1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2,
del   decreto-legge   6 dicembre   1984,   n.  807,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2,
della  legge  6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio
2000,  n.  28,  l'art.  1,  comma 3, della vigente Convenzione tra il
Ministero  delle  comunicazioni  e  la  RAI,  gli  atti  di indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
    c)    viste,    quanto   alla   disciplina   delle   trasmissioni
radiotelevisive  in  periodo  elettorale e le relative potesta' della
Commissione,  la  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, e le successive
modificazioni;   nonche',   per   l'illustrazione   delle   fasi  del
procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
    d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
    e)  vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme
per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;
    f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante:
«Disposizioni  concernenti  l'elezione  diretta  del Presidente della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;
    g) vista la legge della regione Toscana n. 25 del 13 maggio 2004,
recante:   «Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del
presidente della Giunta regionale»;
    h)  vista  la  legge  della  regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2,
recante:  «Disposizioni  in  materia  l'elezione del presidente della
regione  e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilita' e
di  incompatibilita'  dei  componenti  della  Giunta  e del Consiglio
regionale»;
    i)  vista,  quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali
comunali  e  provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive
modificazioni;
    j)  tenuto  conto  che  per  sabato 3 e domenica 4 aprile 2005 e'
previsto  lo  svolgimento  delle elezioni per il rinnovo dei Consigli
regionali  e  dei  Presidenti  delle  Giunte  regionali nelle regioni
Abruzzo,   Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio,
Liguria,  Lombardia,  Marche,  Piemonte,  Puglia,  Toscana,  Umbria e
Veneto,   nonche'   per   il   rinnovo  di  un  rilevante  numero  di
amministrazioni comunali e provinciali;
    k) rilevato altresi' che, in data 17 febbraio 2005, sara' affisso
il  manifesto  di  convocazione  dei  comizi  relativi  alle predette
elezioni;
    l)  rilevato altresi' con riferimento a quanto disposto dal comma
2  dell'art.  1  della  delibera  sulla  comunicazione  politica ed i
messaggi   autogestiti   nei  periodi  non  interessati  da  campagne
elettorali  o  referendarie  approvata dalla Commissione parlamentare
per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
nella   seduta   del  18 dicembre  2002,  che  le  predette  elezioni
interessano oltre un quarto del corpo elettorale;
    m) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
                               Dispone

nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

  1.  Le  disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle
campagne  per  le  elezioni regionali, comunali e provinciali fissate
per i giorni 3 e 4 aprile 2005.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento cessano di avere
efficacia   il  giorno  successivo  alle  votazioni  di  ballottaggio
relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1.
Successivamente  al primo turno di votazione la Commissione puo', con
le modalita' di cui all'art. 11, indicare gli ambiti territoriali nei
quali  l'efficacia  del  presente  provvedimento  o  di  sue  singole
disposizioni  puo'  cessare  anticipatamente,  salve le previsioni di
legge.
  3.  La  RAI  cura  che alcune delle trasmissioni di cui al presente
provvedimento  siano  ritrasmesse  per l'estero da RAI International,
garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti
i soggetti politici aventi diritto.
  4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre
consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno
applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
  5. Nessuna delle disposizioni di cui al presente provvedimento puo'
essere interpretata nel senso di precludere, nelle trasmissioni della
RAI,  la  possibilita'  di  riferirsi alle consultazioni referendarie
previste per la primavera del 2005.