IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  il  regio  decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto   l'art.   548  del  regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
  Visto  l'art.  3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  58 del 24 febbraio 1998, testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996;
nonche' l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219
del  13 maggio  1999,  relativo  agli  specialisti in titoli di Stato
scelti sui mercati finanziari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico delle disposizioni legislative in
materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare, l'art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato,
in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano
al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato  interno  od  estero  nelle  forme  di strumenti finanziari a
breve,  medio  e  lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il
tasso  di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  19969  del  7 aprile  2004  e
successive  modificazioni,  emanato  in  attuazione  dell'art.  3 del
citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con
il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il
Dipartimento  del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni
finanziarie  di  cui  al  medesimo  articolo,  e  si  prevede  che le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro,
o, per sua delega, dal direttore della Direzione del Dipartimento del
tesoro competente in materia di debito pubblico;
  Vista  la  determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale
il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della
Direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in
particolare  il  terzo comma, dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per anno stesso;
  Visto  l'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilita' del servizio di
riproduzione  in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli
di Stato;
  Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante
norme  per  la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli
di Stato;
  Visto  il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le
procedure   da   adottare   in   caso   di  ritardo  nell'adempimento
dell'obbligo  di  versare  contante o titoli per incapienza dei conti
degli  operatori  che hanno partecipato alle operazioni di emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
18 febbraio  2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati,  ad Euro 50.032 milioni e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto
ministeriale  del  7 aprile  2004, citato nelle premesse, e in deroga
all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e'
disposta  per  il  28 febbraio 2005, l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  BOT a centottantaquattro giorni con scadenza
31 agosto  2005  fino  al  limite massimo in valore nominale di 8.000
milioni di euro.
  Per  la  presente  emissione  e' possibile effettuare riaperture in
tranche.
  Al  termine  della  procedura di assegnazione, e' altresi' disposta
l'emissione  di  un  collocamento  supplementare  dei  BOT  di cui al
presente  decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli
di  Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato
con  proprio  decreto  n.  219  del 13 maggio 1999, secondo modalita'
specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.